Art. 19. Il Presidente e il Coordinamento di citta' metropolitana Nelle Aree metropolitane possono essere costituiti con decisione del Presidente nazionale, su proposta del Dipartimento organizzazione e sentito il Coordinamento regionale, i Coordinamenti di Citta' metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti provinciali. Nelle Aree metropolitane suddette il Coordinamento di Citta' metropolitana avra' competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento provinciale sul territorio residuo della provincia.