Art. 19. 
 
      Il Presidente e il Coordinamento di citta' metropolitana 
 
    Nelle Aree metropolitane possono essere costituiti con  decisione
del Presidente nazionale, su proposta del Dipartimento organizzazione
e sentito il  Coordinamento  regionale,  i  Coordinamenti  di  Citta'
metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e  dei
regolamenti dei Coordinamenti provinciali. 
    Nelle Aree metropolitane  suddette  il  Coordinamento  di  Citta'
metropolitana avra' competenza sul territorio del comune capoluogo  e
il Coordinamento provinciale sul territorio residuo della provincia.