Art. 40 
 
                     RFI ed Equitalia Giustizia 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
(RFI), alla stessa non si applicano  i  vincoli  e  gli  obblighi  in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla  legge  a
carico dei soggetti  inclusi  nel  provvedimento  dell'ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  La
societa' conserva autonomia finanziaria e operativa,  fermo  restando
l'obbligo  di  preventiva  informativa  ai  competenti  Ministeri   e
autorita', in relazione alle operazioni  finanziarie  che  comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della societa'. 
  ((1-bis. E' autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per  l'anno
2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete
ferroviaria nazionale. 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede: 
    a) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni  del  capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26; 
    b) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte  in   bilancio   per
l'attuazione delle disposizioni di cui agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    c) quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 40 milioni di  euro  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni
di euro. 
  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno  stesso
della pubblicazione della legge di conversione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.)) 
  2. Al fine di agevolare  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attivita' di riscossione dei  crediti  di  giustizia  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' di  incrementare  il
gettito  per  l'Erario  derivante  dalle  medesime  attivita',   alla
societa' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli  obiettivi  di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato di  un  importo  corrispondente  ai  risparmi  conseguiti
dall'applicazione  delle  suddette  norme,  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e  13,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). -1. - 2. Omissis 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                Omissis.». 
              Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia  di  reddito
          di cittadinanza) del citato decreto-legge n.  4  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26 comprende gli articoli da 1 a  13  ed  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2019, n. 23. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15  del
          citato  decreto-legge  n.  4  del  2019,  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi).  -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla   pensione
          anticipata  al  raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di
          almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
          anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il  diritto
          conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
          anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione quota 100, gli iscritti  a  due  o  piu'  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
                3. La pensione quota 100 non  e'  cumulabile,  a  far
          data dal primo giorno di decorrenza della pensione  e  fino
          alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione
          di  vecchiaia,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente   o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
                4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1  che  maturano  entro  il  31  dicembre  2018  i
          requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
          2019. 
                5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1 che maturano dal 1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
                6. Tenuto conto della specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
                  a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  i  requisiti
          previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
          del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
                  b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
                  c) la domanda di collocamento a riposo deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
                  d) limitatamente al  diritto  alla  pensione  quota
          100, non trova applicazione  l'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
          per il personale del comparto scuola ed AFAM  si  applicano
          le disposizioni di cui  all'articolo  59,  comma  9,  della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In  sede   di   prima
          applicazione,  entro  il  28  febbraio  2019,  il  relativo
          personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda  di
          cessazione   dal   servizio   con    effetti    dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
                7-bis. Al fine  di  fronteggiare  gli  effetti  della
          pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,   nel   primo   dei
          concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   bandito
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  le  graduatorie  di
          merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti  un
          punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
          titoli  valutabili  e'   particolarmente   valorizzato   il
          servizio  svolto  presso  le  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito  un
          punteggio fino al 50 per cento del  punteggio  attribuibile
          ai titoli. 
                8. Sono fatte salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
                9. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
                10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
                10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture
          di   organico    degli    uffici    giudiziari    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento  del  personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-ter. I concorsi pubblici per il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove d'esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove  d'esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2)   la   possibilita'   di    espletare    prove
          preselettive consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a
          risposta  multipla,  gestite  con  l'ausilio  di   societa'
          specializzate e con  possibilita'  di  predisposizione  dei
          quesiti  da  parte  di  qualificati  istituti  pubblici   e
          privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di
          profili professionali  del  personale  dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     gia'     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                10-quinquies. Dall'attuazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
                10-octies.  Al  fine  di  far   fronte   alle   gravi
          scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita'
          di  tutela  e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale
          derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia  di
          accesso al trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo e di  assicurare  la  funzionalita'  dei  medesimi
          uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento
          del personale del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' autorizzato anche in  deroga  all'articolo  30
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-novies. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento
          del personale di cui  al  comma  10-octies  possono  essere
          svolti nelle forme del concorso unico di  cui  all'articolo
          4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei  commi  4  e
          4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, che ne assicura  priorita'  di  svolgimento,  con
          modalita' semplificate, anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove di esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove di esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore a un terzo del punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-decies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-undecies. Il Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019.» 
                «Art.  15  (Riduzione  anzianita'  contributiva   per
          accesso al pensionamento anticipato indipendente  dall'eta'
          anagrafica. Decorrenza con finestre  trimestrali).  -1.  Il
          comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:  "10.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
          la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle
          forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
          anticipata e' consentito se risulta maturata  un'anzianita'
          contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41  anni
          e 10  mesi  per  le  donne.  Il  trattamento  pensionistico
          decorre trascorsi tre mesi dalla data  di  maturazione  dei
          predetti requisiti". 
                2. Al requisito contributivo di cui all'articolo  24,
          comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
          e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti  alla  speranza
          di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
          maturato i requisiti dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conseguono  il
          diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2019, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 471 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 470. Omissis 
                471. All'articolo 2 del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre  2008,  n.  181,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
                    "2-bis. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di  cui  al  comma  6-ter  del  presente
          articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo
          unico giustizia": 
                    a) salvo che nei casi di  cui  all'articolo  104,
          primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare,  le
          somme  giacenti  in   conti   correnti   accesi   a   norma
          dell'articolo 34, primo comma, dello stesso  regio  decreto
          n. 267 del 1942; 
                    b) fino al momento della distribuzione, le  somme
          giacenti in  conti  correnti  e  in  depositi  a  risparmio
          ricavate   nel   corso   di   procedure    esecutive    per
          espropriazione immobiliare; 
                    c) le somme, giacenti  in  conti  correnti  e  in
          depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo  ai
          sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile; 
                    d) le somme a qualunque titolo depositate  presso
          Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori  finanziari
          in relazione a procedimenti civili contenziosi. 
                    2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle
          somme di cui al comma 2-bis, costituiti  dal  differenziale
          rispetto al rendimento  finanziario  ordinario  di  cui  al
          comma 6-ter, sono versati all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari  al
          50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto  degli
          interessi  spettanti,  rispettivamente,  ai  creditori  del
          fallimento e all'assegnatario»; 
                  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    «3.1. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si
          applicano ai beni di cui ai commi 2  e  2-bis  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          6-ter»; 
                  c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
                    «6-ter. Le  modalita'  di  attuazione  dei  commi
          2-bis e 2-ter, anche in relazione  a  quanto  disposto  dal
          comma  6,  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della giustizia. Con il medesimo  decreto  e'  individuato,
          relativamente ai procedimenti e alle procedure  di  cui  al
          comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del  decreto  di
          cui al presente comma, il  tasso  di  interesse  attivo  di
          riferimento  scelto  tra  quelli  disponibili  sul  mercato
          interbancario per operazioni analoghe  e  continuativamente
          rilevati e pubblicati, che la  banca  o  l'ufficio  postale
          prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario
          rendimento  finanziario  delle  somme  depositate.  Per   i
          procedimenti e le procedure di cui  al  comma  2-bis  sorti
          prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente
          comma il differenziale di cui al comma 2-ter e' determinato
          in  relazione   al   tasso   di   interesse   attivo   gia'
          riconosciuto"; 
                  d) al  comma  7,  le  parole:  "Con  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi
          2-bis e 2-ter, con decreto». 
                Omissis.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002,  n.  115  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15  giugno  2002,
          n. 139, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 settembre  2008,  n.  181
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
                «Art. 2 (Fondo unico giustizia). -1. Il Fondo di  cui
          all'articolo 61, comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo  unico  giustizia»,
          e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con  le  modalita'
          stabilite con il decreto di cui al  predetto  articolo  61,
          comma 23. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 506 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 505. Omissis 
                506.  Il  versamento  al  capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato previsto per i risparmi  conseguiti  a
          seguito  dell'applicazione  delle   norme   che   prevedono
          riduzioni di spesa  per  le  amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e'  da
          intendersi  come  versamento  da  effettuare  in  sede   di
          distribuzione del dividendo, ove nel  corso  dell'esercizio
          di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e  nei
          limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai  fini
          di cui al precedente periodo, in sede di  approvazione  del
          bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano  i  poteri
          dell'azionista  deliberano,  in  presenza   di   utili   di
          esercizio,  la  distribuzione  di   un   dividendo   almeno
          corrispondente al  risparmio  di  spesa  evidenziato  nella
          relazione sulla gestione ovvero per  un  importo  inferiore
          qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9, commi  28
          e 29,  e  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - Commi 1. - 27. Omissis 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                29. Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo. 
                Omissis.» 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). -1. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali  di  cui   all'articolo   68,   comma   1,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso
          delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
          eventuali  gettoni  di  presenza   non   possono   superare
          l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La  disposizione
          di cui al presente comma non si  applica  alle  commissioni
          che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
          per legge che operano presso il Ministero  per  l'ambiente,
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
          43,  alla  Commissione  per  l'esame   delle   istanze   di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie ed in altri Paesi, istituita  dall'articolo  2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114,  al   Comitato   di
          consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni  di
          cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
                4. All'articolo 62, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
                6.  Nelle  societa'  inserite  nel  conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
                10. 
                11.  Le  societa',  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad  attivia'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
                14. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
                15.   All'art.   41,    comma    16-quinquies,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  in
          fine, sono aggiunti i seguenti periodi:  «Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
                17. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
                18. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                19. 
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del  presente  decreto.  In  aggiunta  alle
          risorse  accantonate  ai  sensi  del  secondo  periodo,   a
          decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e'  stanziato
          un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a  spese
          di investimento,  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosita'
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo. 
                21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'articolo 270 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                21-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
          giugno  1994,  n.  509,  e  al   decreto   legislativo   10
          febbraio1996, n. 103. 
                21-ter. 
                21-quater. 
                21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
                21-sexies. Per gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
          comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
                21-septies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          "immediatamente" e' soppressa.» 
                Art.  6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - Commi 1. - 6. Omissis. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. - 10. Omissis. 
                11.  Le  societa',  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. Omissis. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
                Omissis.»