Art. 41 
 
                        Fondo di garanzia PMI 
 
  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019. 
    
  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e la
sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e  la
diffusione di sistemi  di  gestione  avanzata  attraverso  l'utilizzo
delle  tecnologie  innovative,  le   garanzie   concesse   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2 del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,
n.102, sono a  titolo  gratuito  per  imprese  agricole  in  caso  di
iniziative per lo sviluppo  di  tecnologie  innovative,  ((anche  per
contrastare e prevenire i danni causati dalla  fauna  selvatica  alle
imprese agricole)), dell'agricoltura di precisione  ((e  delle  nuove
tecniche di  irrigazione))  o  la  tracciabilita'  dei  prodotti  con
((tecnologie   emergenti,   comprese   le   tecnologie    blockchain,
l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.)) La garanzia  e'
concessa a titolo gratuito nel limite  di  20.000  euro  di  costo  e
comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013  e
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis.   Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
          2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «Art. 2. - Commi 1. - 99. Omissis 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  29  marzo   2004,   n.   102
          (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38): 
                «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle imprese). - Comma 1. Omissis 
                2. L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
                Omissis.». 
              Il  riferimento  al  testo  dei  regolamenti  (UE)  nn.
          1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre
          2013 e' riportato nelle Note all'art. 22.