((Art. 41-bis)) 
 
Mutui ipotecari per l'acquisto di beni  immobili  destinati  a  prima
  casa e oggetto di procedura esecutiva 
 
  ((1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e  non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca o una societa'  veicolo,  creditrice  ipotecaria  di  primo
grado, abbia avviato o sia intervenuta  in  una  procedura  esecutiva
immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore,
e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere  delle  condizioni
di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione  del
mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato  deve  essere
utilizzato per estinguere il mutuo in essere,  con  assistenza  della
garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo
1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  con
il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. 
  2. Il presente articolo si applica  al  ricorrere  congiunto  delle
seguenti condizioni: 
    a) il  debitore  sia  qualificabile  come  consumatore  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
    b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attivita' bancaria
ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, o una societa' veicolo di  cui  alla  legge  30  aprile
1999, n. 130; 
    c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo
grado  sostanziale,  concesso  per  l'acquisto  di  un  immobile  che
rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e  il  debitore  abbia
rimborsato almeno  il  10  per  cento  del  capitale  originariamente
finanziato   alla   data   della   presentazione   dell'istanza    di
rinegoziazione; 
    d) sia pendente un'esecuzione immobiliare  sul  bene  oggetto  di
ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato  tra
la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019; 
    e) non vi siano altri creditori intervenuti  oltre  al  creditore
procedente o, comunque, sia  depositato,  prima  della  presentazione
dell'istanza di rinegoziazione,  un  atto  di  rinuncia  dagli  altri
creditori intervenuti; 
    f) l'istanza sia presentata per la prima  volta  nell'ambito  del
medesimo processo esecutivo e comunque entro  il  termine  perentorio
del 31 dicembre 2021; 
    g) il debito complessivo calcolato ai  sensi  dell'articolo  2855
del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera  d)
e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento  non  sia  superiore  a
euro 250.000; 
    h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo
base  della  successiva  asta  ovvero  del  valore  del   bene   come
determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi
sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo  sia
inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto  non
puo' essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai
sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale  del  75
per cento; 
    i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga  con
una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del  finanziamento  e
comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del
debitore, non superi tassativamente il numero di 80; 
    l) il debitore rimborsi  integralmente  le  spese  liquidate  dal
giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; 
    m) non sia pendente nei riguardi del debitore  una  procedura  di
risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27
gennaio 2012, n. 3. 
  3.  Se  il  debitore  non  riesce  a  ottenere   personalmente   la
rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso puo'  essere
accordato a un suo parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,  ferme
restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalita'  stabilite
dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento e' stato  concesso
al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di
trasferimento ai sensi dell'articolo  586  del  codice  di  procedura
civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti  dalla
data di trasferimento dell'immobile, e' riconosciuto, in  favore  del
debitore e della sua  famiglia,  il  diritto  legale  di  abitazione,
annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il  debitore
puo', previo rimborso integrale degli  importi  gia'  corrisposti  al
soggetto finanziatore dal parente  o  affine  fino  al  terzo  grado,
chiedere la retrocessione della proprieta' dell'immobile  e,  con  il
consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo  mutuo  con
liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le  imposte  di
registro, ipotecaria e  catastale  relative  al  trasferimento  degli
immobili ai sensi del presente  comma  sono  applicate  nella  misura
fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli
immobili  e  all'eventuale  successivo  trasferimento   dell'immobile
residenziale al debitore. Il beneficio  decade  se  il  debitore  non
mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data
del trasferimento in sede giudiziale. 
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente  articolo
possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta  rilasciata
da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia  per  la  prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. La garanzia della sezione  speciale  e'  concessa  nella
misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero
della quota capitale del nuovo finanziamento. 
  5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore
e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni
di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un  periodo  massimo  di
sei mesi. Il creditore procedente, se e' richiesta la rinegoziazione,
entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacita'  reddituale  del
debitore. Il creditore e'  sempre  libero  di  rifiutare  la  propria
adesione all'istanza  o  di  rigettare,  anche  successivamente  alla
presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di  rinegoziazione
avanzata dal debitore. In ogni caso in cui  sia  richiesto  un  nuovo
finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a  questa
e' comunque riservata totale discrezionalita' nella concessione dello
stesso. 
  6.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   ulteriori
modalita' di  applicazione  del  presente  articolo,  in  particolare
definendo: 
    a) il contenuto e le modalita' di presentazione  dell'istanza  di
rinegoziazione; 
    b)  le  modalita'  con   cui   il   giudice   procede   all'esame
dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalita' di  cui
al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento
delle spese procedurali, all'estinzione della procedura  esecutiva  e
alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca; 
    c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione  o
del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo; 
    d) le modalita' e i termini per il versamento della somma di  cui
al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa; 
    e) le modalita' di segnalazione nell'archivio della Centrale  dei
rischi  della  Banca  d'Italia  e  negli  archivi  dei   sistemi   di
informazione creditizia privati. 
  7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini,
condizioni e modalita' per l'accesso alle prestazioni  della  sezione
speciale di cui al comma 4. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 48  dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 47. Omissis. 
                48. Ai fini del riordino del sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206  (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229): 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, ove non diversamente previsto, si intende per: 
                  a) consumatore o  utente:  la  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  b) associazioni dei consumatori e degli utenti:  le
          formazioni  sociali  che  abbiano  per   scopo   statutario
          esclusivo la tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
          consumatori o degli utenti; 
                  c) professionista: la persona  fisica  o  giuridica
          che   agisce   nell'esercizio   della   propria   attivita'
          imprenditoriale, commerciale, artigianale o  professionale,
          ovvero un suo intermediario; 
                  d)  produttore:  fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 103, comma 1,  lettera  d),  e  nell'articolo
          115, comma 2-bis, il fabbricante del bene  o  il  fornitore
          del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore
          del bene o del servizio nel territorio dell'Unione  europea
          o  qualsiasi  altra  persona  fisica  o  giuridica  che  si
          presenta  come  produttore  identificando  il  bene  o   il
          servizio  con  il  proprio  nome,  marchio  o  altro  segno
          distintivo; 
                  e)   prodotto:   fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115,
          comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
          nel quadro di una prestazione di servizi,  o  suscettibile,
          in  condizioni  ragionevolmente  prevedibili,   di   essere
          utilizzato dal consumatore, anche se non a  lui  destinato,
          fornito o reso disponibile  a  titolo  oneroso  o  gratuito
          nell'ambito di un'attivita' commerciale,  indipendentemente
          dal fatto che sia nuovo, usato  o  rimesso  a  nuovo;  tale
          definizione non si applica ai prodotti usati, forniti  come
          pezzi d'antiquariato, o come  prodotti  da  riparare  o  da
          rimettere a  nuovo  prima  dell'utilizzazione,  purche'  il
          fornitore ne informi per iscritto la persona  cui  fornisce
          il prodotto; 
                  f)  codice:  il  presente  decreto  legislativo  di
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1.  La  raccolta  di
          risparmio  tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del   credito
          costituiscono  l'attivita'  bancaria.  Essa  ha   carattere
          d'impresa. 
                2. L'esercizio dell'attivita' bancaria  e'  riservato
          alle banche. 
                3.  Le   banche   esercitano,   oltre   all'attivita'
          bancaria, ogni  altra  attivita'  finanziaria,  secondo  la
          disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita'  connesse
          o strumentali. Sono salve le riserve di attivita'  previste
          dalla legge.» 
              La legge 30 aprile 1999, n. 130  recante  «Disposizioni
          sulla cartolarizzazione dei crediti»  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111. 
              Si riporta la tariffa, parte  prima,  articolo  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
 
                                   «Tariffa 
                                  Parte prima 
                Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
 
                Tariffa - Parte prima - Articolo 1 
                1. 
                Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta'  di
          beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di
          diritti  reali  immobiliari  di  godimento,   compresi   la
          rinuncia pura e semplice agli stessi,  i  provvedimenti  di
          espropriazione per  pubblica  utilita'  e  i  trasferimenti
          coattivi - 9% - 
                Se  il  trasferimento  ha   per   oggetto   case   di
          abitazione, ad eccezione di quelle di  categoria  catastale
          A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui  alla  nota
          II-bis) - 2% - 
                Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
          coltivatori   diretti   e   dagli   imprenditori   agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale ed assistenziale: - 15 per cento - 
                Se il trasferimento e' effettuato  nei  confronti  di
          banche e intermediari finanziari autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario,  e  ha  per  oggetto
          case di abitazione, di categoria catastale diversa  da  A1,
          A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
          per i quali  ricorrono  le  condizioni  di  cui  alle  note
          II-bis) e II-sexies): - 1,5 per cento - 
                Note: - 
                I) - 
                II) - 
                II-bis) 1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
          del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso  della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   costitutivi   della    nuda    proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: - 
                  a) che l'immobile sia ubicato  nel  territorio  del
          comune in cui l'acquirente ha o stabilisca  entro  diciotto
          mesi dall'acquisto la propria residenza o, se  diverso,  in
          quello in cui  l'acquirente  svolge  la  propria  attivita'
          ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,  in
          quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
          cui dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia
          cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile  sia
          acquistato come prima  casa  sul  territorio  italiano.  La
          dichiarazione di voler stabilire la  residenza  nel  comune
          ove e' ubicato l'immobile acquistato deve  essere  resa,  a
          pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; - 
                  b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare esclusivo  o  in  comunione  con  il
          coniuge  dei  diritti  di  proprieta',  usufrutto,  uso   e
          abitazione di altra casa di abitazione nel  territorio  del
          comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; - 
                  c) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare, neppure per quote, anche in  regime
          di comunione legale su tutto il  territorio  nazionale  dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprieta' su altra casa  di  abitazione  acquistata  dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della  legge
          22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
          legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi  2  e
          3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,
          n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e
          3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.  348,  all'articolo
          1, commi 2 e 3, del decreto-legge  24  settembre  1992,  n.
          388, all'articolo 1, commi 2  e  3,  del  decreto-legge  24
          novembre  1992,  n.  455,  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1993,  n.  75,   e
          all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.  155,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 243 . - 
                2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
          del comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui  si
          realizza l'effetto traslativo, possono  essere  effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare. - 
                3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo  le
          condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,  delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui   alla
          lettera   a).   Sono   ricomprese   tra   le    pertinenze,
          limitatamente ad una  per  ciascuna  categoria,  le  unita'
          immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, che siano  destinate  a  servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. - 
                4.  In   caso   di   dichiarazione   mendace   o   di
          trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli
          immobili acquistati con  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
          data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
          ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche'  una
          sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse  imposte.  Se
          si tratta  di  cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate  presso  cui
          sono stati registrati i relativi atti deve  recuperare  nei
          confronti degli  acquirenti  la  differenza  fra  l'imposta
          calcolata in base all'aliquota applicabile  in  assenza  di
          agevolazioni   e   quella   risultante    dall'applicazione
          dell'aliquota  agevolata,  nonche'  irrogare  la   sanzione
          amministrativa, pari  al  30  per  cento  della  differenza
          medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
          4 dell'articolo 55 del presente testo  unico.  Le  predette
          disposizioni  non  si  applicano  nel  caso   in   cui   il
          contribuente, entro un anno dall'alienazione  dell'immobile
          acquistato con i benefici  di  cui  al  presente  articolo,
          proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
          abitazione principale. - 
                4-bis. L'aliquota del 2 per cento  si  applica  anche
          agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa
          il requisito di cui alla lettera c) del comma  1  e  per  i
          quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del  medesimo
          comma  si  verificano  senza  tener   conto   dell'immobile
          acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
          condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro  un
          anno  dalla  data   dell'atto.   In   mancanza   di   detta
          alienazione, all'atto  di  cui  al  periodo  precedente  si
          applica quanto previsto dal comma 4. - 
                II-ter) - 
                II-quater) - 
                II-quinquies) - 
                II-sexies) Nell'applicazione della  nota  II-bis)  ai
          trasferimenti  effettuati  nei  confronti   di   banche   e
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing  finanziario,  si  considera,  in
          luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto
          di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.». 
              Si riporta l'articolo 2855 del codice civile: 
                «Art.     2855     (Estensione     degli      effetti
          dell'iscrizione). - L'iscrizione del credito  fa  collocare
          nello stesso  grado  le  spese  dell'atto  di  costituzione
          d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione  e  quelle
          ordinarie  occorrenti  per  l'intervento  nel  processo  di
          esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali  le
          parti  possono  estendere  l'ipoteca  con  patto  espresso,
          purche' sia presa la corrispondente iscrizione. 
                Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
                L'iscrizione del capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'
          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della
          vendita.» 
                La legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante  «Disposizioni
          in  materia  di  usura  e   di   estorsione,   nonche'   di
          composizione  delle   crisi   da   sovraindebitamento»   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2012, n. 24. 
              Si riporta  l'articolo  586  del  codice  di  procedura
          civile: 
                «Art. 586 (Trasferimento  del  bene  espropriato).  -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo,    il    giudice
          dell'esecuzione puo' sospendere la vendita  quando  ritiene
          che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a  quello
          giusto, ovvero pronunciare decreto  col  quale  trasferisce
          all'aggiudicatario  il  bene  espropriato,   ripetendo   la
          descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
          e  ordinando  che  si  cancellino   le   trascrizioni   dei
          pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se  queste  ultime
          non    si    riferiscono    ad    obbligazioni    assuntesi
          dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.  Il  giudice
          con  il  decreto  ordina  anche  la   cancellazione   delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          successive alla trascrizione del pignoramento. 
                Il  decreto  contiene   altresi'   l'ingiunzione   al
          debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
                Esso costituisce titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio.».