Art. 42 
 
                  Fusioni e associazioni di comuni 
 
  1. La dotazione finanziaria  dei  contributi  straordinari  di  cui
all'articolo   15,   comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno
2019. 
  ((1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge  6
ottobre 2017, n. 158, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'affidamento di cui al periodo precedente puo' essere disposto  dai
piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni  o
convenzione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          15 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  15   (Modifiche   territoriali,   fusione   ed
          istituzione di comuni). - 1. - 2. Omissis 
                3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre
          ai contributi della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci
          anni decorrenti dalla fusione stessa,  appositi  contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  9  della
          legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno  e  la
          valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
          la riqualificazione e il recupero dei  centri  storici  dei
          medesimi comuni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Disposizioni relative ai servizi  postali  e
          all'effettuazione di pagamenti). - 1. - 2. Omissis 
                3. I piccoli comuni possono altresi': 
                  a) stipulare convenzioni con le  organizzazioni  di
          categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i
          pagamenti in conto corrente postale, in particolare  quelli
          concernenti le imposte comunali,  i  pagamenti  dei  vaglia
          postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati
          presso gli esercizi commerciali di comuni  o  frazioni  non
          serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina
          riguardante i servizi di  pagamento  e  delle  disposizioni
          adottate in materia dalla Banca d'Italia; 
                  b) affidare, ai sensi dell'articolo  40,  comma  1,
          della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  la  gestione  dei
          servizi  di  tesoreria  e  di  cassa  alla  societa'  Poste
          italiane Spa. L'affidamento di cui  al  periodo  precedente
          puo' essere disposto dai  piccoli  comuni  anche  in  forma
          associata, mediante unione di comuni o convenzione. 
                Omissis.»