Art. 42 Fusioni e associazioni di comuni 1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019. ((1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento di cui al periodo precedente puo' essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni). - 1. - 2. Omissis 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Omissis.». Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti). - 1. - 2. Omissis 3. I piccoli comuni possono altresi': a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia; b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla societa' Poste italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente puo' essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione. Omissis.»