Art. 45 
 
                  Disposizioni in materia di salute 
 
  1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018,  n.145l
e parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2019». 
  ((1-bis. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al  10  per  cento
per ciascun anno. Per il medesimo  triennio,  qualora  nella  singola
regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto
alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima  regione
un'ulteriore variazione del 5 per  cento  dell'incremento  del  Fondo
sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo  restando  il
rispetto  dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   servizio
sanitario regionale»; 
    b) all'ultimo periodo, le  parole:  «il  predetto  incremento  di
spesa del 5 per cento e' subordinato» sono sostituite dalle seguenti:
«i predetti incrementi di spesa sono subordinati». 
  1-ter. A decorrere dall'anno 2020,  il  limite  di  spesa  indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' rideterminato nel valore  della  spesa  consuntivata
nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
e finanziario del servizio sanitario regionale. 
  1-quater. All'articolo 3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n.  502,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Il
direttore sanitario e' un medico che» sono inserite le  seguenti:  «,
all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le
parole: «il direttore amministrativo e'  un  laureato  in  discipline
giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti:  «,  all'atto
del conferimento dell'incarico,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 515 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 514. Omissis. 
                515. Per  gli  anni  2020  e  2021,  l'accesso  delle
          regioni  all'incremento  del  livello   del   finanziamento
          rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 e' subordinato
          alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di  una  specifica
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che  contempli
          misure di programmazione e di miglioramento della  qualita'
          delle cure e dei servizi erogati e di  efficientamento  dei
          costi. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutate  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2021,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 14  dell'articolo
          15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1. - 13. Omissis. 
                14.   Ai   contratti   e   agli    accordi    vigenti
          nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per
          l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti  privati
          accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale  e
          per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica  una  riduzione
          dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  d'acquisto  in
          misura  determinata  dalla  regione   o   dalla   provincia
          autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva  annua,
          rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
          per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
          e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.  A  decorrere
          dall'anno  2016,  in   considerazione   del   processo   di
          riorganizzazione   del    settore    ospedaliero    privato
          accreditato  in   attuazione   di   quanto   previsto   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo
          dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
          ospedaliera di alta  specialita',  nonche'  di  prestazioni
          erogate da parte  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore   di   cittadini
          residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
          ricomprese  negli  accordi  per  la   compensazione   della
          mobilita' interregionale di cui all'articolo  9  del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
          all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con  intesa
          del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 2010, in  deroga  ai  limiti  previsti  dal
          primo  periodo.  Al  fine  di  garantire,  in  ogni   caso,
          l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla  deroga
          di cui al periodo precedente,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
          misure alternative, volte, in  particolare,  a  ridurre  le
          prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al  primo   periodo,   nonche'   gli   obiettivi   previsti
          dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2015,  n.  125;  possono  contribuire  al
          raggiungimento del  predetto  obiettivo  finanziario  anche
          misure alternative a  valere  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
          specialita' e i relativi  criteri  di  appropriatezza  sono
          definiti  con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          sede di prima applicazione  sono  definite  prestazioni  di
          assistenza  ospedaliera  di  alta  specialita'  i  ricoveri
          individuati come "ad  alta  complessita'"  nell'ambito  del
          vigente Accordo interregionale per la  compensazione  della
          mobilita'  sanitaria,  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  regioni
          trasmettono trimestralmente ai  Ministeri  della  salute  e
          dell'economia e delle finanze i  provvedimenti  di  propria
          competenza di compensazione della maggiore spesa  sanitaria
          regionale per i pazienti  extraregionali  presi  in  carico
          dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione  alle  regioni
          di residenza  dei  medesimi  pazienti  e  al  coordinamento
          regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
          di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni  in
          materia  di   compensazione   della   mobilita'   sanitaria
          nell'ambito del riparto  delle  disponibilita'  finanziarie
          del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
          ciascun  IRCCS  su  base  trimestrale   il   valore   delle
          prestazioni rese ai  pazienti  extraregionali  di  ciascuna
          regione. Qualora nell'anno 2011  talune  strutture  private
          accreditate siano rimaste inoperative  a  causa  di  eventi
          sismici o per  effetto  di  situazioni  di  insolvenza,  le
          indicate  percentuali  di  riduzione  della  spesa  possono
          tenere  conto  degli  atti  di   programmazione   regionale
          riferiti  alle  predette  strutture  rimaste   inoperative,
          purche'  la   regione   assicuri,   adottando   misure   di
          contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
          il  rispetto  dell'obiettivo   finanziario   previsto   dal
          presente comma. La misura di contenimento  della  spesa  di
          cui al presente comma e' aggiuntiva  rispetto  alle  misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unita'   sanitarie
          locali). - 1. - 6. Omissis. 
                7. Il direttore sanitario e' un medico che,  all'atto
          del  conferimento  dell'incarico,  non  abbia  compiuto  il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,  pubbliche
          o private, di  media  o  grande  dimensione.  Il  direttore
          sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini  organizzativi
          ed igienico-sanitari  e  fornisce  parere  obbligatorio  al
          direttore generale sugli  atti  relativi  alle  materie  di
          competenza. Il direttore amministrativo e' un  laureato  in
          discipline  giuridiche  o  economiche  che,  all'atto   del
          conferimento   dell'incarico,   non   abbia   compiuto   il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno cinque anni una qualificata attivita'  di  direzione
          tecnica o amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie
          pubbliche o  private  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
          dell'unita' sanitaria locale.  Nelle  aziende  ospedaliere,
          nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
          2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e  i
          compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
          e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge. Sono soppresse le  figure  del
          coordinatore amministrativo, del coordinatore  sanitario  e
          del  sovrintendente   sanitario,   nonche'   l'ufficio   di
          direzione. 
                Omissis.»