Art. 46 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di fiscalita' regionale e locale 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2021»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2020»  e  le
parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2021»; 
      2) al comma 3, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole  «A  decorrere  dall'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»; 
      2) al comma 2,  le  parole  «entro  il  31  luglio  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»; 
    d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020»  e'  sostituita
dalla seguente: «2021». 
  ((1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte  superiore  a
quello dei residenti, l'imposta di  cui  al  presente  articolo  puo'
essere applicata fino all'importo massimo  di  cui  all'articolo  14,
comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i  beni
e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 4,  7  e  15  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    2     (Rideterminazione     dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
          a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2021,  con
          riferimento all'anno di imposta  precedente,  l'addizionale
          regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF) e' rideterminata con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  da
          adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del  decreto
          di cui all'articolo  7,  comma  2,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito
          denominata  «Conferenza  Stato-Regioni»,  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al
          gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
          trasferimenti statali soppressi ai sensi  dell'articolo  7.
          All'aliquota   cosi'   rideterminata   si   aggiungono   le
          percentuali indicate  nell'articolo  6,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui al  presente  comma  sono  ridotte,  per  le
          regioni a statuto ordinario  e  a  decorrere  dall'anno  di
          imposta 2021, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
          mantenendo inalterato il  prelievo  fiscale  complessivo  a
          carico del contribuente. 
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.» 
                «Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta  sul
          valore  aggiunto).  -  1.  A  ciascuna  regione  a  statuto
          ordinario   spetta   una   compartecipazione   al   gettito
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
                2. Per gli  anni  dal  2011  al  2020  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2021 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
                3.  A  decorrere  dall'anno  2021  le  modalita'   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformita'  con  il  principio  di   territorialita'.   Il
          principio di  territorialita'  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialita'.» 
                «Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti  dallo  Stato
          alle  regioni  a  statuto  ordinario).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2021 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
          di parte corrente e, ove non finanziati tramite il  ricorso
          all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a
          statuto  ordinario  aventi  carattere  di   generalita'   e
          permanenza  e  destinati  all'esercizio  delle   competenze
          regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
          funzioni da parte  di  province  e  comuni.  Le  regioni  a
          statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia   tributaria
          prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in  modo  da
          assicurare il rispetto dei  termini  fissati  dal  presente
          Capo.  Sono  esclusi  dalla  soppressione  i  trasferimenti
          relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3,  commi
          2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2020, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalita' previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
                3.   In   caso   di   trasferimento    di    funzioni
          amministrative dallo  Stato  alle  regioni,  in  attuazione
          dell'articolo  118  della  Costituzione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          modalita'  che  assicurano  adeguate  forme  di   copertura
          finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
          8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42." 
                «Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo).  - 1. A
          decorrere dal 2021, in conseguenza dell'avvio del  percorso
          di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
          finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
          14, comma 1, sono le seguenti: 
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4; 
                b) quote dell'addizionale regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione  con
          altri tributi; 
                d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
          stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie  per
          il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 
                2. Ai fini del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalita' stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentita la Conferenza Stato-Regioni. 
                3. La percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5. 
                4. Le fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: 
                  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
          comma 3; 
                  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; 
                  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
                5. E' istituito, dall'anno 2021, un fondo perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'articolo 26. 
                6.  La  differenza  tra  il  fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato. 
                7.  Per  il  finanziamento   delle   spese   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, le quote  del  fondo  perequativo
          sono  assegnate  alle  regioni  sulla  base  dei   seguenti
          criteri: 
                  a)  le  regioni  con  maggiore  capacita'  fiscale,
          ovvero  quelle  nelle  quali  il   gettito   per   abitante
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  supera  il  gettito
          medio  nazionale  per   abitante,   alimentano   il   fondo
          perequativo,  in  relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le
          differenze interregionali di gettito per abitante  rispetto
          al gettito medio nazionale per abitante; 
                  b) le regioni con minore capacita' fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante; 
                  c) il principio di  perequazione  delle  differenti
          capacita'  fiscali  dovra'  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacita'  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante; 
                  d) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al  di  sotto  di  un
          numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
          comma 8,  ultimo  periodo,  del  fattore  della  dimensione
          demografica   in   relazione   inversa   alla    dimensione
          demografica stessa. 
                8.  Le  quote  del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza,  nonche'
          le modalita' di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4  (Imposta  di  soggiorno).  -   1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
                1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche competenti  per  la  raccolta  ed
          elaborazione di dati  statistici,  abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  predetti  comuni  sono
          individuati con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
                2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.».