Art. 49 Revisione priorita' investimenti 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per interventi ((sulla viabilita')) e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»; b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per interventi ((sulla viabilita' e sui trasporti)) anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: « c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. ». ((1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit,»; b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente: « 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalita' e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit, nonche' per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi' il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero ».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 134 e 135 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Commi 1. - 133. Omissis 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonche' per interventi sulla viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' per interventi sulla viabilita' e sui trasporti anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dei comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Omissis.». Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). - 1. - 9. Omissis 10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilita' dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit, nonche' le modalita' di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi' un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.».