Art. 50 
 
Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti  commerciali
                             della P.A. 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 857 e' abrogato; 
    b) al comma 861: 
      1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono  sostituite
dalle seguenti: «gli indicatori»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Limitatamente
all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle  registrazioni
contabili dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma.  Gli
enti che si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di
cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019  anche  se  hanno
adottato il ((sistema)) SIOPE+.»; 
    c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio». 
  2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio». 
  3. Entro il 1° gennaio 2021 le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che  si
avvalgono dell'Ordinativo  Informatico  di  Pagamento  (OPI)  di  cui
all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge  n.196  del  2009,
sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data  di  scadenza
della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per
le medesime amministrazioni viene  meno  l'obbligo  di  comunicazione
mensile di cui all'articolo  7-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
  ((3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, le parole: «e ai  principi  generali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e ai soli  principi  generali»  e  dopo  le  parole:
«della  spesa»  sono  inserite  le  seguenti:   «pubblica   ad   essi
relativi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 861 e 862 dell'articolo 1
          della citata legge n. 145 del 2018  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                857. (abrogato). 
                (Omissis). 
                861. Gli indicatori di cui ai commi 859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni  non  hanno  ancora  provveduto  a  pagare.
          Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui  al
          comma  859  possono  essere  elaborati  sulla  base   delle
          informazioni   presenti   nelle   registrazioni   contabili
          dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma.  Gli
          enti che  si  avvalgono  di  tale  facolta'  effettuano  la
          comunicazione  di  cui  al  comma   867   con   riferimento
          all'esercizio 2019  anche  se  hanno  adottato  il  sistema
          SIOPE+. 
                862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui  sono
          state rilevate le condizioni di cui al comma  859  riferite
          all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato che  adottano  la  contabilita'
          finanziaria, con delibera di  giunta  o  del  consiglio  di
          amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio
          bilancio un accantonamento  denominato  Fondo  di  garanzia
          debiti commerciali, sul quale  non  e'  possibile  disporre
          impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce  nella
          quota libera  del  risultato  di  amministrazione,  per  un
          importo pari: 
                  a) al 5 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento  del
          debito commerciale residuo oppure per ritardi  superiori  a
          sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  b) al 3 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per  ritardi  compresi  tra  trentuno  e  sessanta
          giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
                  c) al 2 per cento  degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi compresi tra undici e  trenta  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente; 
                  d) all'1 per cento degli  stanziamenti  riguardanti
          nell'esercizio in corso la spesa per  acquisto  di  beni  e
          servizi, per ritardi  compresi  tra  uno  e  dieci  giorni,
          registrati nell'esercizio precedente. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 7 del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7  (Ricognizione  dei  debiti  contratti  dalle
          pubbliche amministrazioni). - 1. - 4. Omissis 
                4-bis.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2014,   le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco
          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data
          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle
          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma
          elettronica entro il 31 gennaio  dell'anno  successivo.  In
          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili
          la sanzione di cui al comma 2. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2 del
          citato decreto-legge  n.  101  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - 1. - 2. Omissis 
                2-bis.  Gli  ordini,  i  collegi   professionali,   i
          relativi organismi  nazionali  e  gli  enti  aventi  natura
          associativa, con propri regolamenti, si  adeguano,  tenendo
          conto delle relative peculiarita', ai principi del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   ad   eccezione
          dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n.  150,  ad  eccezione  dell'articolo  14  nonche'   delle
          disposizioni di cui al  titolo  III,  e  ai  soli  principi
          generali di razionalizzazione e  contenimento  della  spesa
          pubblica ad essi relativi, in  quanto  non  gravanti  sulla
          finanza pubblica. 
                Omissis.».