Art. 52 
 
                      Incentivi per l'acquisto 
                    dei dispositivi antiabbandono 
 
  ((01. All'articolo 1 della  legge  1°  ottobre  2018,  n.  117,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «  3-bis.  Al  fine  di  consentire   una   corretta   informazione
dell'utenza  e  l'attuazione,  da   parte   dei   produttori,   delle
disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo,  le
sanzioni per la violazione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ».)) 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole  «agevolazioni  fiscali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«agevolazioni, anche nella forma di contributi,». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
296 e' sostituito con il seguente: «296. Per le  finalita'  ((di  cui
all'articolo 3)) della legge 1° ottobre 2018, n.  117,  e'  istituito
presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  ((dei  trasporti))  un
apposito fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per
l'anno  2019  e  ((di  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.))  Le
agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, ((per
gli  anni  2019  e  2020,))  consistono  nel  riconoscimento  di   un
contributo, fino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al  primo
periodo, della somma di euro 30 per ciascun  dispositivo  di  allarme
acquistato. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro quindici giorni ((dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione,)) sono disciplinate  ((le  modalita'  di
attuazione del presente  comma,))  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto del limite di spesa.». 
  ((2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  1°
          ottobre  2018,  n.  117   (Introduzione   dell'obbligo   di
          installazione di dispositivi per prevenire  l'abbandono  di
          bambini nei veicoli chiusi), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172 del codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, concernenti l'obbligo di installazione di  dispositivi
          per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -
          1. All'articolo 172 del codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  1,   primo   periodo,   le   parole:
          «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),  della  direttiva
          2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
          marzo 2002» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'articolo
          4,  paragrafo  2,  lettera  f),  del  regolamento  (UE)  n.
          168/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          gennaio 2013»; 
                  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie
          M1, N1, N2 e N3 immatricolati in  Italia,  o  immatricolati
          all'estero  e  condotti  da  residenti  in  Italia,  quando
          trasporta un bambino  di  eta'  inferiore  a  quattro  anni
          assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di  cui  al
          comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
          allarme  volto  a  prevenire   l'abbandono   del   bambino,
          rispondente   alle   specifiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti»; 
                  c) al comma 10,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di
          allarme di cui al comma 1-bis»; 
                  d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono
          inserite le seguenti: «e sicurezza». 
                2.   Le   caratteristiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali del dispositivo di cui all'articolo  172,  comma
          1-bis,  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma  1
          del  presente  articolo,  sono  definite  con  decreto  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. 
                3. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1°
          luglio 2019. 
              3-bis. Al fine di consentire una corretta  informazione
          dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori,  delle
          disposizioni del decreto di cui al  comma  2  del  presente
          articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui
          all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada,  di
          cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,
          introdotto dal comma 1 del presente articolo, si  applicano
          a decorrere dal 6 marzo 2020.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  della
          citata  legge  n.  117  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). -
          1. Al  fine  di  agevolare  l'acquisto  di  dispositivi  di
          allarme volti  a  prevenire  l'abbandono  dei  bambini  nei
          veicoli,  previsti  dall'articolo  172,  comma  1-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1,  comma  1,
          della   presente   legge,   con   appositi    provvedimenti
          legislativi possono essere  previste,  nel  rispetto  della
          normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche
          nella forma di contributi, limitate nel tempo.»