Art. 53 
 
                Disposizioni in materia di trasporti 
 
  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e  di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal  trasporto  merci  su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente  legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio
italiano  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi. 
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  a  finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2,  del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data  dall'entrata
in vigore ((del presente  decreto))  fino  al  30  settembre  2020  e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto  merci  e
di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a   3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas  naturale
liquefatto(GNL),  ibrida   (diesel/elettrico)   e   elettrica   (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi  alla  normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. 
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa  la  loro  cumulabilita'  con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del  Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  l'entita'  dei  contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di  euro  20  mila
per  ciascun  veicolo,  e'  differenziata  in  ragione  della   massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di
alimentazione. 
  5.  Con  decreto  del  ((Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti,)) di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore ((del presente decreto)), sono disciplinate le modalita'  e  i
termini di presentazione delle domande di contributo,  i  criteri  di
valutazione  delle  domande,   l'entita'   del   contributo   massimo
riconoscibile, anche al fine di  garantire  il  rispetto  del  limite
dispesa, le modalita'  di  erogazione  dello  stesso.  I  criteri  di
valutazione delle domande assicurano la priorita'  del  finanziamento
degli  investimenti  relativi  alla  sostituzione   dei   veicoli   a
motorizzazione termica maggiormente inquinanti. 
  ((5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello  sviluppo  di
forme piu' sostenibili di trasporto di merci, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione  del  trasporto
di merci per idrovie interne e per  vie  fluvio-marittime,  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e' definito il piano triennale degli incentivi di cui
al presente comma. Il  comma  234  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n.145, e' abrogato. 
  5-ter. All'articolo 7 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:   «concessi   in   locazione
finanziaria» sono inserite le  seguenti:  «o  in  locazione  a  lungo
termine senza conducente»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  contratto  di
locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si  intende  il
contratto di durata pari o superiore a  dodici  mesi.  Se  lo  stesso
veicolo e' oggetto di contratti di locazione  consecutivi  di  durata
inferiore a un  anno  conclusi  fra  le  stesse  parti,  comprese  le
proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti »; 
    c) al comma 2-bis: 
      1) dopo le parole: «del contratto  medesimo,»  sono  inseritele
seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  gli  utilizzatori  di
veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del
contratto annotato  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,»  e  le  parole:  «sono
tenuti in via esclusiva  al  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  tenuti  in  via
esclusiva al pagamento della  tassa  automobilistica  con  decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla  scadenza  del
medesimo»; 
      2) dopo le parole:  «societa'  di  leasing»  sono  inserite  le
seguenti: «e della  societa'  di  locazione  a  lungo  termine  senza
conducente»  e  le  parole:  «questa  abbia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «queste abbiano»; 
    d) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «locazione  finanziaria  del
veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione a  lungo
termine del veicolo senza conducente». 
  5-quater. All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  dai  registri  di
immatricolazione per»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «i  veicoli  in
locazione a lungo termine senza conducente e»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «locazione finanziaria» sono
inserite  le  seguenti:  «o  di  locazione  a  lungo  termine   senza
conducente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano).  -
          1. Al fine di semplificare e razionalizzare la  riscossione
          della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in   locazione
          finanziaria  o  in  locazione   a   lungo   termine   senza
          conducente, le singole regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate  a  stabilire  le
          modalita'  con  le  quali  le  imprese  concedenti  possono
          provvedere  ad  eseguire  cumulativamente,  in  luogo   dei
          singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per
          i  periodi  di  tassazione  compresi   nella   durata   dei
          rispettivi contratti. 
                1-bis. Ai fini del presente articolo,  per  contratto
          di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
          intende il contratto di durata pari o  superiore  a  dodici
          mesi. Se lo stesso  veicolo  e'  oggetto  di  contratti  di
          locazione  consecutivi  di  durata  inferiore  a  un   anno
          conclusi fra le stesse parti, comprese  le  proroghe  degli
          stessi, la durata del contratto  e'  data  dalla  somma  di
          quelle dei singoli contratti. 
                2.   All'articolo   5,   ventinovesimo   comma,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
                  b)  nel  terzo  periodo,   dopo   le   parole:   «i
          proprietari»   sono   inserite   le   seguenti:   «,    gli
          usufruttuari,  gli  acquirenti  con  patto   di   riservato
          dominio, nonche' gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
          finanziaria». 
                2-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo e, a decorrere dal 1° gennaio  2020,
          gli utilizzatori di veicoli in locazione  a  lungo  termine
          senza  conducente,  sulla  base  del   contratto   annotato
          nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi  dell'articolo
          94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  sono  tenuti  in  via
          esclusiva al  pagamento  della  tassa  automobilistica  con
          decorrenza dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  e
          fino  alla  scadenza  del  medesimo;  e'  configurabile  la
          responsabilita' solidale della societa' di leasing e  della
          societa' di locazione a lungo termine senza conducente solo
          nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto,
          in base alle modalita' stabilite dall'ente  competente,  al
          pagamento cumulativo, in luogo  degli  utilizzatori,  delle
          tasse dovute  per  i  periodi  compresi  nella  durata  del
          contratto di locazione finanziaria. 
                3.  La  competenza  ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
          lungo termine del veicolo senza conducente.».