Art. 53-bis 
 
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative  ai  veicoli
  elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi 
 
  ((1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:
«di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque  ricorrono,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cilindrata  fino   a   2.000
centimetri  cubici  se  con  motore  a  benzina  o  ibrido,  a  2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e  di  potenza  non
superiore a 150 kW se con motore elettrico». 
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986,  n.  97,  le
parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con  motore
a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con  motore  Diesel»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a  150  kW  se
con motore elettrico». 
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27  dicembre
1997, n. 449, le parole:  «di  cilindrata  fino  a  2.000  centimetri
cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici  se  con
motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino  a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina  o  ibrido,  a  2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,  e  di  potenza  non
superiore a 150kW se con motore elettrico». 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del numero  31)  della  tabella  A,
          parte II, allegata al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla  presente
          legge: 
 
                             «Tabella A - Parte II 
                                   Parte II 
 
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento 
                1). - 30). Omissis 
                31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche  con
          motore o altro  meccanismo  di  propulsione  (v.d.  87.11),
          intendendosi compresi i servoscala  e  altri  mezzi  simili
          atti  al  superamento  di  barriere   architettoniche   per
          soggetti  con  ridotte  o   impedite   capacita'   motorie;
          motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
          ed f), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          nonche'  autoveicoli  di  cui  all'articolo  54,  comma  1,
          lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,  di  cilindrata
          fino a 2.000 centimetri cubici se con motore  a  benzina  o
          ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con  motore  diesel  o
          ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se  con  motore
          elettrico,  anche  prodotti  in  serie,  adattati  per   la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari
          di  cui  essi  sono  fiscalmente  a  carico,   nonche'   le
          prestazioni rese dalle officine  per  adattare  i  veicoli,
          anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi  accessori
          e strumenti necessari  per  l'adattamento,  effettuate  nei
          confronti  dei  soggetti  medesimi;  autoveicoli   di   cui
          all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di  cilindrata  fino  a
          2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a
          2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
          potenza non superiore a 150 kW  se  con  motore  elettrico,
          ceduti a soggetti  non  vedenti  e  a  soggetti  sordomuti,
          ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge   9   aprile   1986,   n.   97   (Disposizioni    per
          l'assoggettamento  all'imposta  sul  valore  aggiunto   con
          aliquota ridotta dei veicoli adattati  ad  invalidi),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico,  adattati  ad  invalidi,  per  ridotte  o
          impedite capacita' motorie anche prodotti  in  serie,  sono
          assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
          del 2 per cento. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  8  della
          citata  legge  n.  449  del  1997,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
          di handicap). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  1  e
          2, della legge 9 aprile 1986, n.  97,  si  applicano  anche
          alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53,  comma
          1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, nonche' di autoveicoli  di  cui  all'articolo
          54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per  la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, alle prestazioni rese da  officine  per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di  fabbrica,  ed  alle
          cessioni dei relativi accessori  e  strumenti  montati  sui
          veicoli  medesimi  effettuate  nei  confronti   dei   detti
          soggetti o dei familiari di cui  essi  sono  fiscalmente  a
          carico. Gli adattamenti  eseguiti  devono  risultare  dalla
          carta di circolazione. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter.