Art. 55 Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane 1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.». ((1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »; b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere,» sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale). - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Destinatari per la corresponsione dei contributi). - 1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono: a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) le banche, nazionali o estere e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera; c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».