Art. 55-bis 
 
Misure a favore  della  competitivita'  delle  imprese  italiane  del
  settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore 
 
  ((1.  Al  comma  4-bis   dell'articolo   134   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «, relativo» e' sostituita dalle  seguenti:  «e  in
tutti i casi di rinnovo  di  contratti  gia'  stipulati,  purche'  in
assenza di sinistri con  responsabilita'  esclusiva  o  principale  o
paritaria negli ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle  risultanze
dell'attestato di rischio, relativi»; 
    b) le parole: «della medesima tipologia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, anche di diversa tipologia». 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in  sede  di
rinnovo dei medesimi contratti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4-bis  dell'articolo  134
          del citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 134 (Attestazione sullo stato del  rischio).  -
          1. - 4. Omissis 
                4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
          stipulazione di un nuovo contratto e in  tutti  i  casi  di
          rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza  di
          sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o  principale  o
          paritaria  negli  ultimi  cinque  anni,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'attestato  di  rischio,  relativi   a   un
          ulteriore veicolo, anche di diversa  tipologia,  acquistato
          dalla persona fisica gia' titolare di polizza  assicurativa
          o da un componente stabilmente convivente  del  suo  nucleo
          familiare, non puo' assegnare al contratto  una  classe  di
          merito  piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante
          dall'ultimo attestato di  rischio  conseguito  sul  veicolo
          gia' assicurato e non puo' discriminare in  funzione  della
          durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di
          merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
          aventi le stesse caratteristiche di  rischio  del  soggetto
          che stipula il nuovo contratto. 
                Omissis.».