Art. 56 Compensazione fondo perequativo IRAP 1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018. 3. ((Con la legge di bilancio)) si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi. 4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno ((dal gettito dell'IRAP)). La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.
Riferimenti normativi Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 46.