Art. 57 
 
               Disposizioni in materia di enti locali 
 
  1. La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  «c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente  articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacita' fiscale perequabile dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  determinata  in  misura   pari   al   50   per   cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
((incrementata)) del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il  valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;». 
  ((1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  448,  le  parole:  «e  in  euro  6.208.184.364,87  a
decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in  euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli  anni  2018  e  2019  e  in  euro
6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»; 
    b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
      « d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000  annui
a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis) ». 
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a)  quanto  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2  milioni  di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
    b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  1-quater. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023». 
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed  enti
strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti  strumentali
in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione  della  spesa  e  di  obblighi
formativi: 
    a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
    b) articolo 6, commi 7, 8, 9,  12  e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
    c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
    e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
    g)  articolo  24  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il  comma  2  dell'articolo
21-bis del decreto-legge 24  luglio  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e  il  comma  905
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogati. 
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «fino  all'esercizio  2019»  sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti  locali»  fino  a:
«31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli  enti  locali
che optano per la facolta'  di  cui  al  primo  periodo  allegano  al
rendiconto una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell'anno
precedente». 
  2-quater. Al testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; 
  b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) e' abrogata. 
  2-quinquies. Dopo il comma  473  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' inserito il seguente: 
  « 473-bis.  Per  il  solo  anno  2017,  qualora  la  certificazione
trasmessa entro il  termine  perentorio  di  cui  al  comma  470  sia
difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli  enti  sono
tenuti  a  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica   della
precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 ». 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  2-quinquies  si  provvede
con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b)  del  comma  479
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  2-septies. All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «mediante  utilizzo  di  quota  parte  dell'avanzo
accantonato» sono soppresse. 
  2-octies. Allo scopo di consentire l'avvio e  la  prosecuzione  dei
servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti   formativi   e
conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori  montani,
delle unioni  montane  dei  comuni  e  delle  comunita'  montane  per
l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo  unico  in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonche'
per assicurare il  miglioramento  dell'attivita'  di  formazione  del
personale  dei  suddetti  enti  per   l'applicazione   delle   citate
normative, l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM)
organizza le relative attivita' strumentali, utilizzando a tale scopo
il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  sono  disciplinate  le  modalita'  per
l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui
al presente comma. 
  2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato entro l'anno  2019  da  parte  della  Fondazione
IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  delle
somme dovute ai sensi dell'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020,
2021,  2022  e  2023  a  favore  della  predetta  Fondazione  per  il
finanziamento di interventi  di  supporto  ai  processi  comunali  di
investimento,  di  sviluppo  della  capacita'   di   accertamento   e
riscossione e di prevenzione delle crisi  finanziarie.  All'onere  di
cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede: 
    a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2-decies. Nello stato di previsione del Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di  euro  per
l'anno 2019. 
  2-undecies. Il fondo di cui  al  comma  2-decies  e'  destinato  al
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data  del  31
ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi
non appartenenti all'Unione europea da parte  di  comuni  interamente
confinanti con i medesimi Paesi. 
  2-duodecies. Una quota del fondo  di  cui  al  comma  2-decies  non
inferiore  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e'   destinata
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per  il
pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede  legale
in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di  comuni  che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018  e
che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. 
  2-terdecies. Il fondo di cui al comma 2-decies e' ripartito  tra  i
beneficiari di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019. 
  2-quaterdecies.    All'onere    derivante    dall'attuazione    del
comma2-decies, pari a  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n.  196,  iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2-quinquiesdecies. All'articolo 74, comma 1, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono
inserite le seguenti: «le unioni di comuni,». 
  2-sexiesdecies.   Alle   minori   entrate   derivanti   dal   comma
2-quinquiesdecies, valutate in 100.000 euro  per  l'anno  2021  e  in
56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 448. Omissis. 
                449. Il Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
          comma 448 e': 
                  a) ripartito, quanto a euro  3.767.450.000,  tra  i
          comuni  interessati  sulla  base  del   gettito   effettivo
          dell'IMU e del tributo per i servizi  indivisibili  (TASI),
          relativo  all'anno  2015  derivante  dall'applicazione  dei
          commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
              c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,  eventualmente
          incrementati  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  non
          distribuita e della quota dell'imposta  municipale  propria
          di spettanza  dei  comuni  connessa  alla  regolazione  dei
          rapporti finanziari, ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
                  d)    destinato,    per    euro     464.091.019,18,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza  dei
          comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai
          comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.  Tale  importo  e'
          ripartito assicurando  a  ciascun  comune  una  somma  pari
          all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'
          comunale dell'anno precedente,  eventualmente  rettificato,
          variata in misura corrispondente alla variazione del  Fondo
          di solidarieta' comunale complessivo; 
                  d-bis) per gli anni dal 2018  al  2021,  ripartito,
          nel limite massimo di 25  milioni  di  euro  annui,  tra  i
          comuni che presentano, successivamente  all'attuazione  del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
                  d-ter)  destinato,  nel  limite  massimo  di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  Fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  Fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del Fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis). 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 448 della citata legge n.
          232 del 2016, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 447. Omissis 
                448. La dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale
          di cui al comma 380-ter  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
          dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei
          comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
          stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
          6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019  e  in
          euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno  2020,  di  cui
          2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU,  di
          spettanza  dei  comuni,  di   cui   all'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          eventualmente   variata   della   quota   derivante   dalla
          regolazione  dei  rapporti  finanziari  connessi   con   la
          metodologia di riparto tra i comuni interessati  del  Fondo
          stesso. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  7  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali)  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli  Enti
          locali). - 1. Omissis. 
                2.  Per  gli  anni  dal  2015  al  2023,  le  risorse
          derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui  nonche'
          dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  possono
          essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli  di
          destinazione. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del  decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 1 (Oggetto e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Ai fini del presente decreto: 
                  a) per enti strumentali si intendono  gli  enti  di
          cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
                  b) per organismi strumentali delle regioni e  degli
          enti   locali   si   intendono   le   loro    articolazioni
          organizzative, anche  a  livello  territoriale,  dotate  di
          autonomia gestionale e  contabile,  prive  di  personalita'
          giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da  legge
          e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          27 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 27 (Taglia-carta). -  1.  Al  fine  di  ridurre
          l'utilizzo  della  carta,   dal   1°   gennaio   2009,   le
          amministrazioni  pubbliche  riducono  del  50%  rispetto  a
          quella  dell'anno  2007,  la  spesa  per  la  stampa  delle
          relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
          regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
          amministrazioni. 
                Omissis.» 
              Il testo dei commi 7 e 13 dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e'
          riportato nelle Note all'art. 40. 
              Si riporta il testo dei commi 8, 9 e 12 dell'articolo 6
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. - 7. Omissis 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
                10. - 11. Omissis. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad  attivia'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art.  5  (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
                2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  30  per  cento
          della spesa sostenuta nell'anno  2011  per  l'acquisto,  la
          manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.  Tale  limite  puo'
          essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente  per
          effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  Tale
          limite  non  si   applica   alle   autovetture   utilizzate
          dall'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali, dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco   o   per   i   servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per  i
          servizi istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa
          della difesa e per i  servizi  di  vigilanza  e  intervento
          sulla rete stradale gestita da ANAS  S.p.a.  e  sulla  rete
          delle strade provinciali e comunali, nonche' per i  servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   4   e   5
          dell'articolo  5  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67
          (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): 
                «Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -
          1. - 3. Omissis. 
                4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli  enti
          locali, e le loro  aziende,  nonche'  le  unita'  sanitarie
          locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
          nonche' gli enti pubblici, economici e non economici,  sono
          tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al  Garante
          delle spese pubblicitarie  effettuate  nel  corso  di  ogni
          esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. 
                5.  Sono  esentati  dalla  comunicazione  negativa  i
          comuni con meno di 40.000 abitanti. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 594 dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
                «594.  Ai  fini  del  contenimento  delle  spese   di
          funzionamento delle proprie strutture,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
          per   l'individuazione   di   misure    finalizzate    alla
          razionalizzazione dell'utilizzo: 
                  a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
          che  corredano  le  stazioni  di  lavoro   nell'automazione
          d'ufficio; 
                  b) delle autovetture  di  servizio,  attraverso  il
          ricorso,  previa  verifica   di   fattibilita',   a   mezzi
          alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
                  c)  dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  o   di
          servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
                Omissis.». 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-ter
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98  del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
                «Art.   12   (Acquisto,   vendita,   manutenzione   e
          censimento di immobili pubblici). - 1. - 1-bis. Omissis 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  locazioni  e
          manutenzioni  di  immobili   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni). - 1. All'articolo  2,  comma  222,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruita'
          del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono
          essere effettuate  prioritariamente  tra  gli  immobili  di
          proprieta' pubblica presenti  sull'applicativo  informatico
          messo a  disposizione  dall'Agenzia  del  demanio;  con  la
          predetta consultazione si considerano  assolti  i  relativi
          obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza  e
          diffusione delle informazioni". 
                2. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.
          191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  222-bis,  dopo  l'ottavo  periodo,  e'
          aggiunto  il  seguente:  "In  caso  di  inadempimento   dei
          predetti obblighi, l'Agenzia del  demanio  ne  effettua  la
          segnalazione  alla  Corte  dei  conti  per  gli   atti   di
          rispettiva competenza."; 
                  b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: 
                    "222-quater. Le amministrazioni di cui  al  primo
          periodo  del  comma  222-bis,  entro  il  30  giugno  2015,
          predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale
          per assicurare,  oltre  al  rispetto  del  parametro  metri
          quadrati  per  addetto  di  cui  al   comma   222-bis,   un
          complessivo efficientamento  della  presenza  territoriale,
          attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o
          di  parte  di  essi,  anche  in  condivisione   con   altre
          amministrazioni pubbliche, compresi  quelli  di  proprieta'
          degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in
          locazione  passiva  in  modo  da  garantire  per   ciascuna
          amministrazione, dal 2016, una riduzione,  con  riferimento
          ai valori registrati nel 2014,  non  inferiore  al  50  per
          cento in termini di  spesa  per  locazioni  passive  e  non
          inferiore al 30 per cento in termini  di  spazi  utilizzati
          negli immobili dello Stato. Sono esclusi  dall'applicazione
          della disposizione  di  cui  al  primo  periodo  i  presidi
          territoriali di pubblica sicurezza e  quelli  destinati  al
          soccorso pubblico e gli edifici penitenziari.  I  piani  di
          razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia  del
          demanio per la verifica della compatibilita'  degli  stessi
          con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro  e  non
          oltre 60 giorni dalla presentazione  del  piano,  l'Agenzia
          del demanio comunica al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
          verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
          comunica    gli    stanziamenti    di    bilancio     delle
          amministrazioni,  relativi  alle  locazioni   passive,   da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani  di  razionalizzazione  positivamente
          verificati, sono  apportate  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  necessarie  per  il  finanziamento  delle   spese
          connesse alla realizzazione dei predetti  piani,  da  parte
          delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.». 
                    2-bis.  L'articolo  2-bis  del  decreto-legge  15
          ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 2-bis  (Facolta'  di  recesso  delle  pubbliche
          amministrazioni da contratti di locazione). - 1.  Anche  ai
          fini della realizzazione degli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma  1,
          le amministrazioni individuate ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
          costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
          comunicare, entro  il  31  luglio  2014,  il  preavviso  di
          recesso dai contratti di locazione  di  immobili  in  corso
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il recesso  e'  perfezionato  decorsi
          centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in  deroga  ad
          eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". 
                2-ter. All'articolo 1,  comma  389,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, le parole:  "comma  1  dell'articolo
          2-bis  del  decreto-legge  15   ottobre   2013,   n.   120,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  dicembre
          2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse. 
                3. All'articolo 12 del decreto legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Le medesime  Amministrazioni  comunicano  inoltre
          semestralmente, al di fuori  dei  casi  per  i  quali  sono
          attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
          sensi del comma  2  lettere  a)  e  b),  tutti  i  restanti
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia  su  quelli
          di proprieta'  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi  titolo,
          nonche' l'ammontare dei relativi oneri."; 
                  b) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Il  piano  generale  puo'  essere   oggetto   di
          revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per  le
          opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  in  caso  di  sopravvenute   ed   imprevedibili
          esigenze manutentive considerate  prioritarie  rispetto  ad
          uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
          gia' affidati ad uno degli operatori con cui  l'Agenzia  ha
          stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5."; 
                  c) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di  progettare  e
          realizzare gli interventi manutentivi di cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), e per  gli  interventi  manutentivi  dalla
          stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al  comma
          6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure  ad  evidenza  pubblica,  ed
          anche  avvalendosi  di  societa'  a  totale  o   prevalente
          capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri". 
                4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 4 le  parole  "1°  gennaio  2015"  sono
          sostituite con le parole "1° luglio 2014"; 
                  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo
          restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
          ai commi  da  4  a  6  si  applicano  altresi'  alle  altre
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  quanto  compatibili.
          Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          possono adottare misure alternative di  contenimento  della
          spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
          a  quelli  derivanti   dall'applicazione   della   presente
          disposizione.". 
                5.  Al  fine  della  riduzione  della  spesa  per  il
          deposito legale di stampati e documenti: 
                  a)   agli   istituti   depositari   previsti    dal
          regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge
          15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata  una  sola  copia  di
          stampati e di documenti a questi assimilabili; 
                  b)  per  l'archivio  nazionale   della   produzione
          editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe
          inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  232  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000 come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 232 (Contabilita' economico-patrimoniale). - 1.
          Omissis. 
                2. Gli enti locali con popolazione inferiore a  5.000
          abitanti    possono    non    tenere    la     contabilita'
          economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano  per  la
          facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una
          situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente
          redatta secondo lo schema di  cui  all'allegato  n.  10  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita'
          semplificate  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per gli affari regionali, da  emanare  entro
          il  31  ottobre  2019,  anche  sulla  base  delle  proposte
          formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
          territoriali, istituita ai sensi  dell'articolo  3-bis  del
          citato decreto legislativo n. 118 del 2011.». 
              Si riporta il testo del comma 829 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 828. Omissis. 
                829. Per  gli  enti  locali  che  hanno  adottato  la
          procedura semplificata di cui all'articolo  258  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  non  si
          applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma  475,
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso  in  cui  il
          mancato raggiungimento del saldo ivi  indicato  e'  diretta
          conseguenza del pagamento dei debiti residui. 
                Omissis.». 
              La citata legge n. 158 del  2017  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256. 
              Il decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34  recante
          «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2018, n. 92. 
              La legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni
          in  materia  ambientale  per  promuovere  misure  di  green
          economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
          naturali» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18  gennaio  2016,
          n. 13. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          27 dicembre 1953, n.  959  (Norme  modificatrici  del  T.U.
          delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici): 
                «1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello
          per  l'agricoltura  e  foreste,  stabilisce,  con   proprio
          decreto,  quali  sono  i  «bacini  imbriferi  montani»  nel
          territorio nazionale e determina il  perimetro  di  ognuno.
          Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge  per  quei
          bacini ove gia' esistono concessioni di grandi  derivazioni
          per produzione di forza motrice ed entro tre anni  in  ogni
          altro caso. 
                I Comuni che in tutto o in  parte  sono  compresi  in
          ciascun  bacino  imbrifero  montano  sono   costituiti   in
          consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
          di tre quinti di essi. 
                Se il bacino imbrifero e' compreso in piu'  Province,
          qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente  comma,
          deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia. 
                Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  nel  caso  di
          consorzi  tra  Comuni  di  piu'  province   stabilira'   la
          ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di  cui
          al presente articolo. 
                I Comuni gia'  rivieraschi  agli  effetti  del  testo
          unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero  1775,  e
          quei Comuni che in conseguenza di  nuove  opere  vengano  a
          rivestire  i  caratteri  di  Comuni  rivieraschi  ai  sensi
          dell'art. 52 del testo unico, fanno parte  di  diritto  del
          bacino  imbrifero,  anche  se  non  vengono   inclusi   nel
          perimetro del bacino stesso. 
                Il Ministro per i lavori pubblici includera' con  suo
          decreto nei consorzi quei Comuni  che,  in  conseguenza  di
          nuove opere, vengano a  rivestire  i  caratteri  di  Comuni
          rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. 
                I consorzi di cui  ai  commi  precedenti  sono  retti
          dalle disposizioni di cui al  titolo  IV  del  testo  unico
          della legge comunale e provinciale, approvato  con  R.D.  3
          marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e  di
          approvazione delle deliberazioni dei consorzi,  riguardanti
          opere pubbliche, qualunque sia  l'importo  delle  medesime,
          sono adottati previo parere  del  Provveditorato  regionale
          per le opere pubbliche. 
                I concessionari di  grandi  derivazioni  d'acqua  per
          produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le  cui
          opere  di  presa  siano  situate  in  tutto  o  in   parte,
          nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
          in sostituzione degli oneri di cui all'art.  52  del  testo
          unico delle leggi sulle acque e sugli  impianti  elettrici,
          approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al  pagamento
          di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt  di
          potenza   nominale   media,   risultante    dall'atto    di
          concessione. 
                Il sovracanone decorre: 
                  a) dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge e con le scadenze stabilite per il  canone  demaniale
          per gli impianti sui quali a tale data gia' sia  dovuto  il
          canone demaniale; 
                  b)  dalla  data  di  entrata  in   funzione   degli
          impianti, negli altri casi; 
                  c) nel caso di entrata in funzione  parziale  degli
          impianti il canone decorrera' in proporzione della  potenza
          installata in rapporto a quella concessa.  A  tal  fine  il
          Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le
          finanze gli elementi per la determinazione provvisoria  del
          canone demaniale e dei  sovracanoni,  che  verranno  pagati
          immediatamente, salvo conguaglio  in  sede  di  concessione
          definitiva. 
                In attesa della costituzione dei consorzi di  cui  ai
          precedenti  commi  secondo  e  terzo,  i  sovracanoni  sono
          versati  su  un  conto  corrente  fruttifero  della   Banca
          d'Italia, intestato al Ministro per i lavori  pubblici,  il
          quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi. 
                All'atto della  decorrenza  del  sovracanone  di  cui
          sopra cessano  gli  obblighi  derivanti  dall'art.  52  del
          citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.
          1775. 
                I Comuni rivieraschi  che  abbiano  stipulato  con  i
          concessionari   convenzioni,   patti   e    contratti    in
          applicazione  dell'articolo  stesso   hanno   facolta'   di
          chiederne  il  mantenimento  in   vigore.   In   tal   caso
          l'ammontare del sovracanone di  cui  al  presente  articolo
          sara'  decurtato   del   valore   della   prestazione.   La
          valutazione di esso, in mancanza di accordo tra  le  parti,
          sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il  pagamento  del
          sovracanone, con le modalita' di cui al presente  articolo,
          non e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione  della
          prestazione. 
                Quando una derivazione interessa piu' Comuni  o  piu'
          consorzi,  il  riparto  del  sovracanone  e'  stabilito  di
          accordo fra  essi  entro  sei  mesi  o,  in  mancanza,  dal
          Ministro  per  i  lavori  pubblici,  sentito  il  Consiglio
          superiore dei lavori  pubblici,  in  relazione  ai  bisogni
          delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
          della derivazione. 
                Nel caso di  consorzio,  il  sovracanone  di  cui  al
          presente articolo e'  attribuito  ad  un  fondo  comune,  a
          disposizione del consorzio  o  dei  consorzi  compresi  nel
          perimetro  interessato,  il  quale   fondo   e'   impiegato
          esclusivamente a favore del progresso economico  e  sociale
          delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana
          che non siano di competenza dello Stato. 
                Il consorzio dei  Comuni  predispone  annualmente  il
          programma    degli    investimenti    e    lo     sottopone
          all'approvazione  dell'autorita'  competente  a  norma  del
          presente articolo. 
                La presente legge e la pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  dei  decreti  determinanti  i
          perimetri dei bacini imbriferi montani  non  sospendono  il
          corso dei disciplinari di  concessione  gia'  firmati,  che
          contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del  citato  testo
          unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992: 
                «Art. 10 (Versamenti e  dichiarazioni).  -  1.  -  4.
          Omissis 
                5. Con decreti del Ministro delle finanze  ,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa ai beni indicati nell'articolo  1117,  n.  2)  del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente allegati e  le  modalita'  di  presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione ai comuni ed agli uffici  dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani,   sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono stabilite le modalita' di  registrazione,  nonche'  di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni contribuente, ai comuni e al sistema  informativo  del
          Ministero  delle  finanze.  Allo  scopo  di  consentire  la
          prosecuzione dei servizi  finalizzati  a  fornire  adeguati
          strumenti conoscitivi per una efficace  azione  accertativa
          dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici  di
          integrazione nella pubblica amministrazione  ed  assicurare
          il  miglioramento   dell'attivita'   di   informazione   ai
          contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali   e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze   vengono    disciplinate    le    modalita'    per
          l'effettuazione  dei  suddetti  servizi,  prevedendosi   un
          contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
          a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione;  con
          decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
          e le  modalita'  di  trasmissione  da  parte  dei  predetti
          soggetti dei dati relativi  alla  riscossione.  I  predetti
          decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
                Omissis.» 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle Note all'art. 40. 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art. 8 (Riduzione della spesa  degli  enti  pubblici
          non territoriali). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine  di
          assicurare la riduzione delle spese per consumi  intermedi,
          i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti  e  agli
          organismi anche costituiti in forma societaria,  dotati  di
          autonomia  finanziaria,  inseriti   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n.  196,  nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, degli enti  locali,  degli
          enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'
          e degli enti di ricerca di  cui  all'allegato  n.  3,  sono
          ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012  e  al
          10 per cento (159) a decorrere dall'anno 2013  della  spesa
          sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
          cui per effetto delle operazioni di  gestione  la  predetta
          riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati  si
          applica la disposizione di cui ai periodi  successivi.  Gli
          enti e gli organismi anche costituiti in forma  societaria,
          dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
          trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano  interventi
          di razionalizzazione  per  la  riduzione  della  spesa  per
          consumi  intermedi   in   modo   da   assicurare   risparmi
          corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
          le  somme  derivanti  da  tale   riduzione   sono   versate
          annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno
          2012 il  versamento  avviene  entro  il  30  settembre.  Il
          presente  comma  non  si  applica  agli  enti  e  organismi
          vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 199. Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.» 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 16. 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  74  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi  e
          le  amministrazioni  dello  Stato,   compresi   quelli   ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
          giuridica, i comuni, le unioni di comuni,  i  consorzi  tra
          enti locali, le associazioni e gli enti gestori di  demanio
          collettivo, le comunita' montane, le province e le  regioni
          non sono soggetti all'imposta. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter.