((Art. 57-bis 
 
Disciplina della TARI. Coefficienti e termini  per  la  deliberazione
  del piano economico finanziario e delle tariffe.  Introduzione  del
  bonus sociale per i rifiuti e automatismo  del  bonus  per  energia
  elettrica, gas e servizio idrico 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per  gli  anni  2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
gli anni a decorrere dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione
disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente,
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.
205»; 
    b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: 
      «683-bis. In considerazione della necessita'  di  acquisire  il
piano finanziario del servizio di gestione dei  rifiuti  urbani,  per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
approvano le tariffe e i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui  al  periodo
precedente si applicano anche in  caso  di  esigenze  di  modifica  a
provvedimenti gia' deliberati». 
  2. Al fine di promuovere la  tutela  ambientale  in  un  quadro  di
sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti
e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione
integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del  servizio  a
condizioni  tariffarie  agevolate.  Gli   utenti   beneficiari   sono
individuati in analogia ai criteri utilizzati  per  i  bonus  sociali
relativi  all'energia  elettrica,  al  gas  e  al   servizio   idrico
integrato. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
definisce, con propri provvedimenti, le modalita'  attuative,  tenuto
conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio  e
di investimento, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche'   le
agevolazioni  relative  al   servizio   idrico   integrato   di   cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221». 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio
idrico integrato di cui all'articolo 60,  comma  1,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221, comprende,  con  riferimento  al  quantitativo
minimo vitale, anche gli oneri relativi ai  servizi  di  fognatura  e
depurazione, le cui modalita' di quantificazione,  riconoscimento  ed
erogazione  sono  disciplinate  dall'Autorita'  di  regolazione   per
energia, reti e ambiente. 
  5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  i  bonus  sociali  per  la
fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,   di   cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui
all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,  sono
riconosciuti automaticamente a tutti i  soggetti  il  cui  indicatore
della situazione economica equivalente  in  corso  di  validita'  sia
compreso  entro  i  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  con  propri
provvedimenti,  sentito  il  Garante  perla   protezione   dei   dati
personali, definisce le modalita' di trasmissione delle  informazioni
utili da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  al
Sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico
Spa.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e   ambiente
definisce,  altresi',  con   propri   provvedimenti,   le   modalita'
applicative per l'erogazione delle compensazioni nonche', sentito  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  le  modalita'  di
condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus
tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di  gestione  delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di  assicurare
il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali
previste. 
  6. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  stipula
un'apposita  convenzione  con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani al  fine  di  assicurare  una  capillare  diffusione  tra  i
cittadini delle informazioni concernenti  i  bonus  sociali  relativi
alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio
idrico integrato e al servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti
urbani e assimilati e  per  la  gestione  dei  bonus  sociali  i  cui
beneficiari  non  risultano   identificabili   attraverso   procedure
automatiche.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 652 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 651. Omissis. 
                652. Il comune, in alternativa ai criteri di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito dall'articolo 14  della  direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la  tariffa  alle
          quantita' e qualita' medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unita' di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attivita'  svolte  nonche'  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unita'   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  puo'  prevedere,
          per gli  anni  a  decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa
          regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per
          energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione
          dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  3b,  4a  e  4b
          dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  inferiori  ai
          minimi o superiori ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per
          cento, e puo' altresi' non considerare  i  coefficienti  di
          cui alle tabelle 1a e 1b  del  medesimo  allegato  1.  Alle
          utenze non domestiche relative  ad  attivita'  commerciali,
          industriali, professionali  e  produttive  in  genere,  che
          producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo
          gratuito cedono, direttamente o indirettamente,  tali  beni
          alimentari  agli  indigenti  e  alle  persone  in  maggiori
          condizioni di bisogno ovvero per  l'alimentazione  animale,
          il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della
          tariffa   proporzionale   alla    quantita',    debitamente
          certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
          e oggetto di donazione. 
                  Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  5  del
          citato  decreto-legge  n.  4  del  2019,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  come
          modificato dalla presente legge: 
                  «Art. 5 (Richiesta,  riconoscimento  ed  erogazione
          del beneficio). - 1. - 6-bis. Omissis 
                  7.  Ai  beneficiari  del   Rdc   sono   estese   le
          agevolazioni relative alle tariffe elettriche  riconosciute
          alle   famiglie   economicamente   svantaggiate,   di   cui
          all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e quelle relative alla compensazione per la  fornitura
          di gas naturale, estese ai medesimi soggetti  dall'articolo
          3, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,
          n. 2, nonche' le agevolazioni relative al  servizio  idrico
          integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          60 della citata legge n. 221 del 2015: 
                  «Art.  60  (Tariffa  sociale  del  servizio  idrico
          integrato). - 1. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, al  fine  di  garantire  l'accesso
          universale all'acqua, assicura agli  utenti  domestici  del
          servizio idrico integrato in  condizioni  economico-sociali
          disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura
          della quantita' di acqua necessaria per il  soddisfacimento
          dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito  nelle
          loro forme rappresentative, sulla base dei principi  e  dei
          criteri  individuati  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                  Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 375 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                  «Art. 1. - Commi 1. - 374. Omissis 
                  375. Al fine di completare il processo di revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. 
                  Omissis.». 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  9  e  9-bis
          dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 (Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
                  «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). 1. - 8.
          Omissis. 
                  9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
                  9-bis. L'accesso  alla  tariffa  agevolata  per  la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
                  Omissis.»