Art. 57-ter 
 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  ((1. All'articolo 16 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 25, alinea, le parole:  «a  livello  regionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»; 
    b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
      « 25-bis. Nei casi di composizione  collegiale  dell'organo  di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge,  in  deroga  al
comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   citta'
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  dei
membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
formata ai sensi del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu'
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato
regolamento ». 
  2. Il Governo modifica il  decreto  del  Ministro  dell'interno  15
febbraio 2012, n. 23, prevedendo che  l'inserimento  nell'elenco  dei
revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto, avvenga a livello provinciale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo  16  del
          citato decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16  (Riduzione   dei   costi   relativi   alla
          rappresentanza  politica  nei  comuni  e  razionalizzazione
          dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. - 24. Omissis 
                25. A decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di
          revisione successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i revisori dei conti  degli  enti  locali
          sono scelti mediante estrazione  da  un  elenco  nel  quale
          possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,
          a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali  di
          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
          gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  degli
          esperti contabili. Con decreto del  Ministro  dell'interno,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti criteri per l'inserimento degli  interessati
          nell'elenco di cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                  a)  rapporto  proporzionale   tra   anzianita'   di
          iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
          popolazione di ciascun comune; 
                  b)   previsione   della   necessita',    ai    fini
          dell'iscrizione nell'elenco di cui al  presente  comma,  di
          aver  in  precedenza  avanzato  richiesta  di  svolgere  la
          funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
                  c)    possesso    di    specifica    qualificazione
          professionale  in  materia  di  contabilita'   pubblica   e
          gestione  economica  e  finanziaria  degli  enti   pubblici
          territoriali. 
                Omissis.». 
              Il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio  2012,
          n.  23  recante   "Regolamento   adottato   in   attuazione
          dell'articolo 16, comma 25,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, recante:  «Istituzione  dell'elenco
          dei revisori dei conti degli enti  locali  e  modalita'  di
          scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto del  Ministro  dell'Interno  n.  23  del
          2012: 
                «Art. 1 (Elenco dei revisori  dei  conti  degli  enti
          locali). - 1. Omissis. 
                2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione
          a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica
          di ciascun richiedente. 
                Omissis.».