((Art. 57-quinquies 
 
            Capacita' fiscale dei comuni, delle province 
                    e delle citta' metropolitane 
 
  1.  Il  comma  5-quater  dell'articolo  43  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
novembre 2014, n. 164, e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater.  Le  metodologie  e  le   elaborazioni   relative   alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni, delle  province  e
delle citta'  metropolitane  sono  definite  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sottoposte
dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, anche separatamente,  per  l'approvazione;  in
assenza di osservazioni, le stesse  si  intendono  approvate  decorsi
quindici giorni  dal  loro  ricevimento.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
previa  approvazione  da  parte  della  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard, sono  adottate,  anche  separatamente,  la  nota
metodologica relativa alla procedura di  calcolo  e  la  stima  delle
capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a   statuto
ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,  della  legge  24
dicembre 2012, n.  228;  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del  presente  comma.
Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali,  rideterminate  al
fine  di  considerare  eventuali  mutamenti  normativi  e  di  tenere
progressivamente conto del tax gap  nonche'  della  variabilita'  dei
dati assunti a riferimento, lo schema  di  decreto  e'  inviato,  per
l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali;  qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e  la  stima,
di  cui  al  secondo  periodo,  e'  trasmesso  alle  Camere  dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su
di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione   del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia.
Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto puo' comunque
essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  se  non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri». 
  2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la parola: «finanze» sono aggiunte le seguenti:  «,  previo
parere tecnico della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208». 
  3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: «ai competenti uffici della Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
nell'ambito della quale opera» sono sostituite dalle seguenti:  «alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi  del
comma 29 del presente articolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  (Misure  urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarieta'  comunale).  -
          1. Gli enti locali che hanno  deliberato  il  ricorso  alla
          procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui  alla
          lettera c)  del  comma  6  del  medesimo  articolo  243-bis
          necessarie per il ripiano del disavanzo di  amministrazione
          accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
          l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
          valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo  243-ter
          del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  A   seguito
          dell'approvazione del  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale da parte  della  competente  Sezione  regionale
          della Corte dei conti, qualora  l'ammontare  delle  risorse
          attribuite a valere sul predetto "Fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"
          risulti inferiore a quello di cui  al  periodo  precedente,
          l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni  dalla
          ricezione della comunicazione  di  approvazione  del  piano
          stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
          un importo pari all'anticipazione non attribuita. 
                2. Nel caso di utilizzo delle risorse del  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti  locali"  di  cui  all'articolo  243-ter  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  secondo  quanto  previsto  dal
          comma 1, gli enti locali interessati iscrivono  le  risorse
          ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01,  voce
          economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle
          medesime risorse e' iscritta  in  spesa  al  titolo  primo,
          intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570. 
                3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini  del
          patto di stabilita' interno nei limiti di  100  milioni  di
          euro per il 2014 e 180 milioni per gli  anni  dal  2015  al
          2020 e nei limiti delle somme rimborsate per  ciascun  anno
          dagli  enti  beneficiari   e   riassegnate   nel   medesimo
          esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede  di  adozione
          del  piano  di  riparto  del  fondo  di  cui  al  comma   2
          dell'articolo 1 del decreto del  Ministro  dell'Interno  11
          gennaio 2013, recante "Accesso al fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilita' finanziaria  degli  enti  locali",
          pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33,
          individua per ciascun ente, proporzionalmente alle  risorse
          erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita'
          interno nei limiti del periodo precedente. 
                3-bis. La sanzione prevista dall'articolo  31,  comma
          26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
          inadempienza del patto  di  stabilita'  interno  del  2013,
          ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014  si  applica
          fino ad un importo  pari  al  3  per  cento  delle  entrate
          correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile  del
          comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno
          attivato  nell'anno  2014  la  procedura  di   riequilibrio
          finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  di  quelli   che   nel
          medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario,  il
          pagamento della sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'
          essere rateizzato in dieci anni e  gli  effetti  finanziari
          determinati dalla  sua  applicazione  non  concorrono  alla
          riduzione degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
          di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
          2010, n. 220, e successive modificazioni. 
                3-ter. Le sanzioni relative al mancato  rispetto  dei
          vincoli del patto di stabilita' interno  nell'anno  2012  o
          negli  esercizi  precedenti  non  trovano  applicazione,  e
          qualora gia' applicate ne vengono  meno  gli  effetti,  nei
          confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
          dissesto   finanziario   sia   intervenuta   nell'esercizio
          finanziario 2012 e la violazione del  patto  di  stabilita'
          interno sia stata accertata successivamente alla  data  del
          31 dicembre 2013. 
                4.  Entro  il  20   settembre   2014   il   Ministero
          dell'interno  eroga  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto
          ordinario ed ai comuni  della  Regione  Siciliana  e  della
          Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
          comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per  ciascun
          comune, al 66 per  cento  di  quanto  comunicato  sul  sito
          internet del  Ministero  dell'interno  come  spettante  per
          l'anno 2014 a titolo di  fondo  di  solidarieta'  comunale,
          detratte le somme gia' erogate in base alle disposizioni di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014,  n.  16,
          convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014,  n.
          68, e all'articolo 1 del decreto-legge 9  giugno  2014,  n.
          88. 
                5. Per  l'anno  2014  l'importo  di  euro  49.400.000
          impegnato  e  non  pagato  del  fondo  per  il  federalismo
          amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnato  al  Fondo  di  solidarieta'
          comunale, di cui al comma  380-ter  dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della  legge
          27 dicembre  2013,  n.  147,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "I comuni per i quali, alla data  del  20
          settembre 2014, non  sia  stato  possibile  recuperare  sul
          fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2014  le  somme
          risultanti a debito  per  effetto  delle  variazioni  sulle
          assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per  l'anno
          2013  di  cui  al  comma  729-bis   possono   chiedere   la
          rateizzazione triennale, decorrente dal 2015,  delle  somme
          ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per
          il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che
          sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito
          comunicato. A seguito delle richieste di  rateizzazione  di
          cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero   dell'interno
          comunica ai comuni beneficiari delle maggiori  assegnazioni
          del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di  cui
          al comma 729-bis, gli importi da  riconoscere  in  ciascuna
          delle annualita' 2015, 2016 e 2017". 
                5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  le
          parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "75
          per cento". 
              5-quater. Le metodologie  e  le  elaborazioni  relative
          alla determinazione delle  capacita'  fiscali  dei  comuni,
          delle province e delle citta' metropolitane  sono  definite
          dal Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, an-che separatamente, per l'approvazione;  in
          assenza di osservazioni, le stesse si  intendono  approvate
          decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.  Con  decreto
          del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale,  previa  approvazione  da  parte
          della Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  sono
          adottate,  anche  separatamente,   la   nota   metodologica
          relativa  alla  procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle
          capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a
          statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di  decreto
          e' trasmesso alla Conferenza  Stato-  citta'  ed  autonomie
          locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di  cui
          al comma 3  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  il  decreto  medesimo  e'  comunque
          inviato  alle  Camere  ai  sensi  del  quarto  periodo  del
          presente comma. Nel caso di adozione delle  sole  capacita'
          fiscali, rideterminate al  fine  di  considerare  eventuali
          mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto  del
          tax gap nonche'  della  variabilita'  dei  dati  assunti  a
          riferimento,  lo  schema  di  decreto   e'   inviato   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  per  l'intesa;
          qualora  ricorra  la  condizione  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto medesimo e' comunque adottato. Lo schema di
          decreto con la nota metodologica e  la  stima,  di  cui  al
          secondo  periodo,  e'  trasmesso  alle   Camere   dopo   la
          conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata  intesa,
          perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla
          data  di  trasmissione,   il   parere   della   Commissione
          parlamentare per l'attuazione del federalismo  fiscale,  di
          cui all'articolo 3 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia.
          Decorso il termine di cui al  quarto  periodo,  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  se  non  intende  conformarsi  ai   pareri
          parlamentari, trasmette alle Camere una relazione  con  cui
          indica le ragioni per le quali  non  si  e'  conformato  ai
          citati pareri.». 
              Si riporta il testo del comma 451 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 450. Omissis. 
                451. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno,  previo
          parere tecnico della Commissione tecnica per  i  fabbisogni
          standard istituita ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  29,
          della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,previo  accordo  da
          sancire in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
          riferimento e da emanare  entro  il  31  ottobre  dell'anno
          precedente  a  quello  di  riferimento,  sono  stabiliti  i
          criteri di riparto del Fondo di  solidarieta'  comunale  di
          cui al comma 449. In caso di mancato  accordo,  il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
          precedente e',  comunque,  emanato  entro  il  15  novembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - 1. - 33. Omissis. 
                34.   La   Commissione   tecnica    paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, e' soppressa a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Le
          funzioni di segreteria tecnica della Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza  pubblica  svolte  dalla
          predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e
          5, comma 1, lettera g), della legge n.  42  del  2009  sono
          trasferite  alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
          standard istituita ai  sensi  del  comma  29  del  presente
          articolo". 
                Omissis.»