Art. 58 
 
                     Quota versamenti in acconto 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  versamenti  di   acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale
sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
in due rate ciascuna nella misura  del  50  per  cento,  fatto  salvo
quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio  in  corso  con  la
prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dei  commi  3  e  4  dell'articolo
          12-quinquies del  citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi): 
                «Art.  12-quinquies  (Modifica  all'articolo  2   del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  in  materia  di
          trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi). - 1. -
          2. Omissis 
                3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche
          per le quali sono stati approvati gli indici  sintetici  di
          affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  e  che
          dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore  al
          limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo  decreto
          di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,
          i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei
          redditi, da quelle in materia di  imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, di cui all'articolo  17  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre  2001,  n.  435,
          nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che  scadono  dal
          30 giugno al  30  settembre  2019,  sono  prorogati  al  30
          settembre 2019. 
                4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano
          anche ai soggetti che partecipano a societa',  associazioni
          e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435 (Regolamento recante  modifiche  al  D.P.R.  22  luglio
          1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'articolo  5  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
          agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
                2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
                3. I versamenti di acconto dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                  a) per la prima rata, nel termine previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                  b) per la seconda rata, nel mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.».