Art. 58-ter 
 
Finanziamento della cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  per
  cessazione dell'attivita' produttiva 
 
  ((1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019». 
  2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti:  «225  milioni  di  euro  per  l'anno
2019»; 
    b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti:  «225  milioni  di  euro  per  l'anno
2019».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  44  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
          articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  puo'  essere
          autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
          previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
          Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
          l'azienda abbia cessato o cessi  l'attivita'  produttiva  e
          sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attivita'
          con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di  euro  per
          l'anno 2019. In sede di accordo governativo  e'  verificata
          la sostenibilita' finanziaria del trattamento straordinario
          di integrazione salariale e  nell'accordo  e'  indicato  il
          relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio  della
          spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   e   all'INPS   per   il
          monitoraggio  mensile  dei   flussi   di   spesa   relativi
          all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto  il  limite
          di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.» 
              Si riporta il testo  dei  commi  1  e  3  dell'articolo
          22-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  22-bis   (Proroga   del   periodo   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione  o
          crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e  2020,  in
          deroga agli articoli 4 e  22,  comma  1,  entro  il  limite
          complessivo di spesa di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, di 225 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  50
          milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con  rilevanza
          economica  strategica  anche  a   livello   regionale   che
          presentino  rilevanti   problematiche   occupazionali   con
          esuberi significativi  nel  contesto  territoriale,  previo
          accordo stipulato in sede governativa presso  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con la presenza  della
          regione interessata, o delle regioni interessate  nel  caso
          di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
          2,  sia  caratterizzato  da  investimenti   complessi   non
          attuabili nel limite temporale di  durata  di  ventiquattro
          mesi di cui all'articolo 22, comma  1,  ovvero  qualora  il
          programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
          21, comma 2, presenti piani di recupero  occupazionale  per
          la  ricollocazione  delle  risorse  umane   e   azioni   di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di  cui  all'articolo
          21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
          a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'
          dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5,  e
          si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
                1-bis. - 2. Omissis. 
                3. All'onere derivante dai commi 1 e 2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»