((Art. 58-quater Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei 1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi». 2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 328 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Commi 1. - 327. Omissis 328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attivita' istituzionali e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.". Omissis.»