((Art. 58-septies 
 
                  Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  le  emergenze  connesse   con   gli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di  ottobre  e
novembre del 2019 nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di  cui
all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  40
milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: 
    a) quanto  a  21  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    b) quanto  a  19  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   9   milioni    di    euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
e,  quanto  a  10  milioni  di  euro,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice
          della protezione civile): 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
                Omissis.».