((Art. 58-octies 
 
Rifinanziamento di interventi urgenti in  materia  di  sicurezza  per
                        l'edilizia scolastica 
 
  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza  e
riqualificazione  energetica  degli  edifici   scolastici   pubblici,
compresi gli interventi da realizzare a seguito  delle  verifiche  di
vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274  del
20 marzo 2003, pubblicata nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche  3  e  4,  e
dell'articolo  20-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  per
le zone sismiche 1 e 2, e' istituita un'apposita  sezione  del  Fondo
unico per  l'edilizia  scolastica,  di  cui  all'articolo  11,  comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalita' di accesso alle risorse  della  sezione
del Fondo di cui al comma 1, le priorita'  degli  interventi  nonche'
ogni altra disposizione  occorrente  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2019,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  20-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017): 
                «Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche  di
          vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1.  Per
          le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli  immobili
          pubblici adibiti ad uso scolastico  nelle  zone  a  rischio
          sismico classificate 1 e 2  nonche'  per  la  progettazione
          degli eventuali interventi di adeguamento  antisismico  che
          risultino  necessari  a  seguito  delle   verifiche,   sono
          destinate agli enti locali le risorse di  cui  all'articolo
          1, comma 161, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   assicurando    la
          destinazione di almeno il 20 per cento delle  risorse  agli
          enti  locali  che  si   trovano   nelle   quattro   regioni
          interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le
          risorse accertate  sono  rese  disponibili  dalla  societa'
          Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione,  sentito
          il  Dipartimento  della  protezione  civile,  di   apposita
          convenzione    con    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  che   disciplina   le
          modalita' di  attuazione  e  le  procedure  di  accesso  ai
          finanziamenti,  anche  tenendo   conto   dell'urgenza,   di
          eventuali provvedimenti  di  accertata  inagibilita'  degli
          edifici scolastici, della collocazione degli edifici  nelle
          zone di maggiore pericolosita'  sismica  nonche'  dei  dati
          contenuti   nell'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica.   I
          documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica
          eseguite ai sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
          pubblicati   nella   home   page    del    sito    internet
          dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile. 
                2. A decorrere  dall'anno  2018,  gli  interventi  di
          ristrutturazione e messa in sicurezza previsti  nell'ambito
          della programmazione nazionale  predisposta  in  attuazione
          dell'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e
          2,  sono  corredati  della  valutazione  di  vulnerabilita'
          sismica   degli   edifici   e,   ove   necessario,    della
          progettazione  per   il   miglioramento   e   l'adeguamento
          antisismico dell'edificio anche a valere sulle  risorse  di
          cui al comma 1. 
                3. Gli  interventi  di  miglioramento  e  adeguamento
          sismico degli edifici scolastici  che  risultano  necessari
          all'esito delle verifiche di vulnerabilita' sismica di  cui
          al comma 1 o gia' certificati da  precedenti  verifiche  di
          vulnerabilita' sismica sono inseriti  nella  programmazione
          triennale   nazionale   di   cui   all'articolo   10    del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  per
          essere finanziati con le  risorse  annualmente  disponibili
          della programmazione triennale ovvero con altre risorse che
          si rendano disponibili. 
                4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad
          uso  scolastico  situato  nelle  zone  a  rischio   sismico
          classificate 1 e 2, con priorita' per  quelli  situati  nei
          comuni compresi negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
          189  del  2016,  deve  essere  sottoposto  a  verifica   di
          vulnerabilita' sismica.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-sexies
          dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese): 
                «Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
          4-quinquies. Omissis. 
                4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
                Omissis.».