Art. 59 
 
                    ((Disposizioni finanziarie)) 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di  5.337,946  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di  4.181,756  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di  4.168,136  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le  predette  risorse  sono
destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  della
manovra di finanza pubblica. 
  ((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater e dal
comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a  15,86  milioni
di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 32-quater; 
    b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76  milioni
di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.)) 
  2. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  3. Agli oneri derivanti ((dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,)) 38,
41, 42, 52, 53, 54, 56, 58  ((e  dai  commi  1  e  2))  del  presente
articolo e dagli effetti derivanti dalle  disposizioni  di  cui  alle
lettere a) e d) del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro  per
l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216
milioni di euro per l'anno 2021, a  4.289,976  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024  che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020,  a
4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021,  a  4.319,476  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a
4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede: 
    a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni  di  euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di  competenza  e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa  degli  stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1  allegato  al
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e  a  rendere  indisponibili  le  suddette
somme.  Entro  venti  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti  di  spesa
possono  essere  rimodulati  nell'ambito  dei  pertinenti  stati   di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 
    b) quanto a  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    c) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  quanto  a  30  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    d) quanto a 14,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,
n. 130;)) 
    e) quanto a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.496,666  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di  euro  per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  a  4.290,736
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2024,   mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58; 
    f) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i  termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo  pari  a
30 milioni di euro per l'anno 2019; 
    g) quanto a 12,9 milioni  di  euro,  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  da
imputare alla quota parte del fondo  per  interventi  in  favore  del
settore dell'autotrasporto di cui  all'articolo  1,  lettera  d)  del
decreto del ((Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ))6
giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019 con n.
1-2304, per il triennio 2019/2021. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 430. Omissis 
                431.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
                  a) l'ammontare  dei  risparmi  di  spesa  derivanti
          dalla  razionalizzazione  della  spesa  pubblica   di   cui
          all'articolo 49-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, al netto  della  quota  gia'  considerata  nei
          commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a  programmi
          finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
          equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
                  b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede
          di Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
          finanza, si  stima  di  incassare  quali  maggiori  entrate
          risultanti  sia  rispetto  alle  previsioni  iscritte   nel
          bilancio   a   legislazione   vigente,   sia    a    quelle
          effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni. 
                Omissis.». 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 13-ter. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -  1.  -
          1-quater. Omissis 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          148 della citata legge n. 388 del 2000: 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 18  dell'articolo
          12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito
          con modificazioni dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. - 17. Omissis. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
                Omissis.». 
              La legge 17 agosto 1957,  n.  848  recante  "Esecuzione
          dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San  Francisco
          il 26 giugno  1945"  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  25
          settembre 1957, n. 238, S.O.. 
              Si riporta il testo vigente del comma 150 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              «Art. 1. - Commi 1. - 149. Omissis 
              150. E' autorizzata la spesa di  250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
          Omissis.».