Art. 21 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I certificati e gli attestati emessi ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle  condizioni  alle
quali sono stati originariamente rilasciati. 
  2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese  ai
sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le  attivita'  di
installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse
di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e   pompe   di   calore
contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi  sino  alla
scadenza  originariamente  disposta  e  si  intendono   conformi   al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per  dette
apparecchiature fisse. 
  3.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento
(CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione,
riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di  autocarri  e
rimorchi frigorifero  contenenti  gas  fluorurati  a  effetto  serra,
previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare
su dette apparecchiature,  rilasciando  una  apposita  certificazione
integrativa. 
  4. I certificati rilasciati  alle  persone  fisiche  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita'  di  recupero  di
gas fluorurati a effetto serra  dai  commutatori  elettrici,  restano
validi sino alla scadenza originariamente  disposta  e  si  intendono
conformi   al   regolamento   di   esecuzione   (UE)   n.   2015/2066
esclusivamente per detta attivita'. 
  5.  L'organismo   di   certificazione   estende   l'efficacia   dei
certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del  regolamento
(CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di  installazione,  assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di  commutatori  elettrici
contenenti  gas  fluorurati  a   effetto   serra,   previa   verifica
dell'esistenza  dei  requisiti  di  idoneita'  per  dette  attivita',
rilasciando una apposita certificazione integrativa. 
  6.  Gli  accreditamenti  e  le  designazioni  degli  organismi   di
certificazione rilasciati ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43,  restano  validi  per  un  periodo
massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. Entro il suddetto periodo gli  organismi  designati
devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei  regolamenti
di esecuzione della  Commissione  europea  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014. 
  7. Le persone fisiche e le imprese che, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  risultano  gia'  iscritte  al  Registro
telematico nazionale, devono conseguire i  pertinenti  certificati  o
attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Il  mancato
rispetto di tale termine comporta, previa  notifica  all'interessato,
la cancellazione dal Registro telematico nazionale. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti normativi ai  regolamenti  (CE)  n.
          842/2006, (CE) n. 303/2008,  (UE)  n.  2015/2067,  (CE)  n.
          305/2008,  (UE)  n.  2015/2066  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
          della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse.