Art. 22 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni e gli  altri  soggetti  pubblici  interessati
provvedono  agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.