Art. 7 
 
 
Trattazione unitaria delle  domande  di  regolazione  della  crisi  o
                           dell'insolvenza 
 
    1.  Le  domande  dirette   alla   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza  sono  trattate  in  via  d'urgenza  e  in  un  unico
procedimento; a tal fine  ogni  domanda  sopravvenuta  va  riunita  a
quella gia' pendente. 
    2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale  tratta
in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o  l'insolvenza
con  strumenti  diversi  dalla  liquidazione   giudiziale   o   dalla
liquidazione  controllata,   a   condizione   che   nel   piano   sia
espressamente indicata la  convenienza  per  i  creditori  e  che  la
domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. 
    3. Oltre che  nei  casi  di  conversione  previsti  dal  presente
codice, il tribunale procede, su istanza  dei  soggetti  legittimati,
all'apertura della liquidazione giudiziale quando  eventuali  domande
alternative di  regolazione  della  crisi  non  sono  accolte  ed  e'
accertato lo stato di  insolvenza.  Allo  stesso  modo  il  tribunale
procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai  sensi
dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.