Art. 9 
 
 
         Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale 
 
    1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della
legge  7  ottobre  1969,  n.742  non  si  applica   ai   procedimenti
disciplinati  dal  presente  codice,  salvo  che  esso  non  disponga
diversamente. 
    2. Salvi i  casi  in  cui  non  sia  previsto  altrimenti,  nelle
procedure  disciplinate  dal  presente  codice,  il  patrocinio   del
difensore e' obbligatorio. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  delle  legge  7
          ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali
          nel periodo feriale): 
              "Art. 1. Il decorso dei  termini  processuali  relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31  agosto  di  ciascun
          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
          di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla  fine  di
          detto periodo. 
              La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine
          stabilito  dall'articolo  201  del  codice   di   procedura
          penale.".