Art. 37 
 
Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale
                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
 
  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di
partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  natura  non
regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei  Conti.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e  legali  a  valere
sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00. 
  2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175. 
  3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  -  dalla  data  di  effettiva
erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre  il  31  maggio
2019. 
  4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al
comma 1. 
  5. All'articolo 50, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  50  del
2017, le parole al terzo periodo «,ed e' restituito  entro  sei  mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro
debito della procedura» sono soppresse. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12,
le parole « entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo
disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.