Art. 38 
 
                         Debiti enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della
conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione
commissariale di cui al comma 932: 
    a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale; 
    b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); 
    c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122,  non   destinate   annualmente   all'ammortamento   del   debito
finanziario a carico del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
individuati dallo stesso decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 930; 
    d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in
data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale.». 
  2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di
liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma
Capitale e la Gestione Commissariale.