Art. 40 Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria. 4. Per l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, e' prevista la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.