Art. 41 
 
      Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime
condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresi', anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16
milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.