Art. 43 
 
Semplificazione degli adempimenti per  la  gestione  degli  enti  del
                            Terzo settore 
 
  1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o
del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di
finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a
euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo»; 
    b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente
alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite
PEC,»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli
effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti
politici: 
      a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si coordina  con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
      b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei
sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti; 
      c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano
somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o
superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di
governo.»; 
      d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma
4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti
nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si
applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati
appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o intese». 
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri
previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare
successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello
di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre
forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500,
entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se
complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito
registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal
rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole
«e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese
solare successivo a quello di percezione» sono soppresse; 
    b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte  le  seguenti:
«, primo periodo,»; alla fine del  primo  periodo  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui
al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena
conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al
comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al comma 13.»; 
    c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»; 
    d) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: «28-bis.  In  deroga
al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i
comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo
non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma
12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte
da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al
comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in
relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di
importo superiore nell'anno a euro 500.». 
  4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo,
della legge 19 gennaio 2019, n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti
relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore della medesima legge.