Art. 44 
 
Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,
  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per
  lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita'
degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di  coesione  dei  cicli  di  programmazione
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di  accelerarne  la  spesa,
per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione  di
cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia   per   la   coesione   territoriale   procede    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,
autorita' delegata per la coesione, entro quattro  mesi  dall'entrata
in vigore della  presente  disposizione,  un  unico  Piano  operativo
denominato «Piano sviluppo e coesione»,  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio. 
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di
coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la
simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e'
articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti
con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di
Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica e dei  Ministeri  competenti  per  area  tematica,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le
competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni
centrali e alle Agenzie nazionali: 
    a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione
delle operazioni; 
    b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali; 
    c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano  operativo,
con facolta' di approvazione delle stesse  ai  sensi  del  numero  2,
lettera g)  della  delibera  CIPE  10  agosto  2016,  n.  25,  ovvero
esprimendo un parere ai fini  della  sottoposizione  delle  modifiche
stesse al CIPE; 
    d) esaminano ogni aspetto che incida sui  risultati  comprese  le
verifiche di efficacia dell'attuazione; 
    e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013 integrano la  propria  composizione  e  disciplina  secondo
quanto previsto dai commi 2 e 3. 
  5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono
disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento
finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative  di
cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge  23  dicembre
2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono
identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP). 
  6. Restano in  ogni  caso  fermi  le  dotazioni  finanziarie  degli
strumenti  di  programmazione  oggetto  di  riclassificazione,   come
determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli
interventi individuati e il relativo finanziamento,  le  appostazioni
programmatiche  ove  non  declinate  in  specifici   interventi,   la
titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i
soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi. 
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di
cui al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale,  sentite  le  Amministrazioni  titolari  delle
risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento
della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le
priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della
concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
  8. L'amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della
riclassificazione,  prevista  al  comma  1,  e'  responsabile   della
individuazione degli interventi, comprensivi di  quelli  previsti  in
sostituzione degli interventi gia' finanziati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, inclusa la  vigilanza  sulla  attuazione
dei singoli interventi, l'approvazione di varianti, la  presentazione
degli stati di avanzamento, nonche'  delle  richieste  di  erogazione
delle risorse ai beneficiari. 
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione,
stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione  e  la  spesa,  le
misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel
Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con  delibera  CIPE  su
proposta del Ministro per il Sud al fine di contribuire: 
    a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione  relativi  alle
Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di  cui  al
comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore del
presente decreto non siano superiori alle risorse assegnate al  Piano
sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni  ai  sensi
del comma 7; 
    b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie,
aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto
idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed
altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area
tematica; 
    c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi
infrastrutturali. 
  11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili. 
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora
programmate  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al
CIPE per  il  finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  devono
essere corredate della positiva  valutazione  tecnica  da  parte  del
Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa  e  motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti
entro tre anni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse  non
possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c)
finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il
ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la
progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del
Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle  finalita'  specifiche  di
cui al presente comma non  si  applica  il  vincolo  di  destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. 
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui al comma 1 si applicano i principi di cui alla delibera  CIPE  n.
25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud,  d'intesa  con
il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare  la  fase
transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006  e
2007-  2013.  Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di
sviluppo  e  coesione,  si  applicano  le  regole  di  programmazione
vigenti. 
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: 
    a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo; 
    b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una
relazione annuale  sull'andamento  degli  interventi  ricompresi  nei
Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.