Art. 50 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111
euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni
di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39
milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2032. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13,
17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi  2  e  3,  32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dal
comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera  n)
del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a
518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591
milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno
2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di
euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per  l'anno  2027,  a
314,091 euro per l'anno 2028, a  317,891  euro  per  l'anno  2029,  a
307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di  euro  per  l'anno
2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a  303,391  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno  2033,  che  aumentano,  ai  fini
della compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  per
1.078,975 milioni di euro e in termini  di  indebitamento  netto  per
428,975  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e,   ai   fini   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a  639,991  milioni
di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a
675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 478,891  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede: 
    a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a
292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che  aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni  di
euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887  milioni  di  euro
per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47; 
    b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di
euro  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui  alla  legge
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47; 
    c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20  milioni  euro  per  l'anno
2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e
2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; 
    h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833
milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  12,833  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti
per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro  per
anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
    l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione  vigente  di  cui   all'articolo   6,   comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive  modificazioni.  Conseguentemente,
le risorse di cui all'articolo 20 della legge n.  67  de  1988,  sono
incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e
2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025; 
    o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per
l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta
giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96; 
    r) quanto a 5 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   previste
dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  A
tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della  legge  n.
296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro  per  l'anno
2020». 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.