Art. 13 
 
Disposizioni relative alla partecipazione alle aste  delle  quote  di
  emissioni dei gas a effetto serra 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo  20-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 20-ter (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a
presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12  novembre
2010, relativo ai tempi, alla  gestione  e  ad  altri  aspetti  della
vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas  a  effetto  serra,
come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della  Commissione,
del 23 novembre 2011). - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento
(UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la  Consob
autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote  di
emissione  dei  gas  a  effetto  serra,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento,  i  soggetti
stabiliti   nel   territorio   della   Repubblica   che   beneficiano
dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma  1,  lettera
l), del presente decreto. 
  2. La Consob esercita nei confronti  dei  soggetti  autorizzati  ai
sensi del comma 1 i poteri informativi, di  indagine,  ispettivi,  di
intervento, nonche' il potere di  adottare  provvedimenti  ingiuntivi
previsti nella presente parte, al  fine  di  assicurare  l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 59  del  regolamento  (UE)  n.
1031/2010 e delle relative disposizioni  di  attuazione  previste  ai
sensi del comma 4 del presente articolo. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  18,  paragrafo  1,
lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione  alla
presentazione  di  offerte  in  conto  proprio,  le  banche  italiane
iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le  Sim  iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 20  del  presente  decreto,  possono
presentare offerte nel mercato delle aste delle  quote  di  emissione
dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai
sensi  del  presente  decreto  allo  svolgimento   dei   servizi   di
negoziazione per conto proprio o di esecuzione di  ordini  per  conto
dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  previste
nel citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto,  da
parte di tali soggetti, delle norme di condotta di  cui  all'articolo
59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis,
del  presente  decreto,  la  Consob  puo'  dettare  disposizioni   di
attuazione  dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3,  4,  5  e  6,   del
regolamento (UE) n. 1031/2010,  con  riferimento  alla  procedura  di
autorizzazione  dei  soggetti  previsti  dal  comma  1  del  presente
articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle  ipotesi
di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento
(UE) n. 1031/2010, nonche' alle regole di  condotta  che  i  soggetti
legittimati a presentare domanda di partecipazione al  mercato  delle
aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»; 
    b) all'articolo 190, al comma 3 e' premesso il seguente: 
  «2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica  per
la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5,  del  regolamento
(UE) n. 1031/2010 e delle relative  disposizioni  di  attuazione  nei
confronti di: 
    a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare  offerte  nel
mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a  effetto  serra
per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter; 
    b)  soggetti  stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica   che
beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies,  comma
1, lettera l), autorizzate a presentare  offerte  nel  mercato  delle
aste delle quote di emissione  dei  gas  a  effetto  serra  ai  sensi
dell'articolo 20-ter»; 
    c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la  lettera  c-bis)  e'
aggiunta la seguente: 
    «c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del  regolamento
(UE) n.  1031/2010  e  delle  relative  disposizioni  di  attuazione,
richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater»; 
    d) all'articolo 194-septies, comma  1,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
    «e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del  regolamento
(UE) n.  1031/2010  e  delle  relative  disposizioni  di  attuazione,
richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater». 
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica e l'Autorita' interessata provvede agli  adempimenti
del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              I testi degli articoli 59 e 18  del  regolamento  della
          Commissione relativo ai tempi, alla  gestione  e  ad  altri
          aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  istituisce  un
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  dei  gas  a
          effetto serra nella Comunita', pubblicato nella G.U.U.E. 18
          novembre 2010, n. L 302, cosi' recitano: 
              "Art. 59. Norme di condotta per altri soggetti  ammessi
          a  presentare  offerte  per  conto  di   terzi   ai   sensi
          dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo
          2 
              1. Il presente articolo si applica: 
              a) ai soggetti ammessi a presentare  offerte  ai  sensi
          dell'articolo 18, paragrafo 2; 
              b) alle imprese di investimento e agli  enti  creditizi
          di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e  c),  che
          sono ammessi a presentare offerte  ai  sensi  dell'articolo
          18, paragrafo 3. 
              2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le  norme
          di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti: 
              a)  accettano  istruzioni  dai  clienti  a   condizioni
          analoghe; 
              b) possono rifiutarsi di presentare offerte  per  conto
          di un cliente se sussistono  seri  indizi  di  riciclaggio,
          finanziamento del terrorismo, attivita' criminose  o  abusi
          di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali  adottate
          in attuazione  degli  articoli  24  e  28  della  direttiva
          2005/60/CE; 
              c) possono rifiutarsi di presentare offerte  per  conto
          di un cliente se sussistono  seri  indizi  che  il  cliente
          steso non e' in grado di  pagare  le  quote  per  le  quali
          presenta l'offerta; 
              d) concludono  accordi  scritti  con  i  clienti.  Tali
          accordi non devono imporre condizioni o restrizioni  inique
          ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le  condizioni
          riguardanti i servizi offerti, in particolare il  pagamento
          e la consegna delle quote; 
              e) possono richiedere che i loro clienti depositino una
          somma a titolo di acconto per le quote; 
              f) non possono  limitare  indebitamente  il  numero  di
          offerte che il cliente puo' presentare; 
              g) non possono escludere o  limitare  la  facolta'  dei
          clienti  di  avvalersi  dei  servizi  di   altri   soggetti
          legittimati a presentare offerte per loro conto nelle  aste
          a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a  e),
          e dell'articolo 18, paragrafo 2; 
              h)  prestano  debita  attenzione  agli  interessi   dei
          clienti che li incaricano di presentare  offerte  per  loro
          conto; 
              i)   trattano   i   clienti   correttamente   e   senza
          discriminazioni; 
              j) assicurano la disponibilita' di adeguati  sistemi  e
          procedimenti interni per il trattamento delle  domande  dei
          clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste
          e  per   l'efficiente   partecipazione   alle   aste,   con
          particolare riguardo alla presentazione delle  offerte  per
          conto dei clienti, alla  ricezione  delle  garanzie  e  dei
          pagamenti forniti dai  clienti  e  al  trasferimento  delle
          quote ai clienti per i quali operano; 
              k)  impediscono  il   trasferimento   di   informazioni
          riservate dal settore  aziendale  incaricato  di  ricevere,
          preparare e presentare le offerte per conto dei clienti  ai
          settori aziendali  incaricati  di  preparare  e  presentare
          offerte per proprio  conto  o  incaricati  di  operare  per
          proprio conto nel mercato secondario; 
              l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello
          svolgimento  del  loro  incarico  di  intermediari  per  la
          gestione di offerte per conto  di  clienti  durante  cinque
          anni a partire dalla data in  cui  le  informazioni  stesse
          sono state ricevute o prodotte. 
              L'importo del  deposito  di  cui  alla  lettera  e)  e'
          calcolato in modo equo e ragionevole. 
              Il metodo di determinazione del deposito  di  cui  alla
          lettera e) e' stabilito  negli  accordi  conclusi  a  norma
          della lettera d). 
              Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di
          cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento
          delle quote deve essere restituita  al  pagatore  entro  un
          congruo termine indicato negli  accordi  conclusi  a  norma
          della lettera d). 
              3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le  norme
          di condotta seguenti quando presentano  offerte  per  conto
          proprio o per conto di clienti: 
              a) forniscono tutte  le  informazioni  richieste  dalla
          piattaforma sulla quale sono ammessi a presentare offerte o
          dal  sorvegliante  d'asta,  ai  fini  dell'esercizio  delle
          funzioni  spettanti  ai  medesimi  in  forza  del  presente
          regolamento; 
              b)  operano  con  integrita',  competenza,  prudenza  e
          diligenza; 
              4. Le autorita' nazionali  competenti  designate  dagli
          Stati membri in cui sono stabiliti i  soggetti  di  cui  al
          paragrafo 1 provvedono  ad  autorizzare  tali  soggetti  ad
          esercitare le attivita' contemplate dallo stesso paragrafo,
          nonche' a far rispettare le norme di  condotta  di  cui  ai
          paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso  il  trattamento
          delle denunce presentate per violazione di tali norme. 
              5.  Le  autorita'  nazionali  competenti  di   cui   al
          paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di  cui
          al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti: 
              a) godono di buona reputazione e vantano  un'esperienza
          sufficiente  per  garantire  l'osservanza  delle  norme  di
          condotta di cui ai paragrafi 2 e 3; 
              b) hanno messo in atto le verifiche  e  i  procedimenti
          necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al
          meglio gli interessi dei loro clienti; 
              c) osservano le norme nazionali adottate in  attuazione
          della direttiva 2005/60/CE; 
              d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie
          in base alla natura dei servizi di intermediazione  offerti
          e del livello di complessita' che caratterizza i clienti in
          base alle loro attivita' di investimento  e  di  commercio,
          nonche' in base alla valutazione dei rischi di  riciclaggio
          di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attivita'
          criminose. 
              6. Le autorita' competenti nazionali degli Stati membri
          in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo  1
          provvedono  a  far  osservare  le  condizioni  di  cui   al
          paragrafo 5. Lo Stato membro procura che: 
              a) le sue autorita' nazionali competenti dispongano dei
          poteri di indagine necessari e possano  applicare  sanzioni
          efficaci, proporzionali e dissuasive; 
              b) sia predisposto un procedimento per  il  trattamento
          delle denunce e la revoca dell'autorizzazione  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa; 
              c)  le  sue  autorita'   nazionali   possano   revocare
          l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo  5  ai
          soggetti  di  cui  al  paragrafo  1  che  abbiano  violato,
          gravemente  e   sistematicamente,   le   disposizioni   dei
          paragrafi 2 e 3. 
              7. I clienti degli offerenti  di  cui  al  paragrafo  1
          possono presentare denuncia alle  autorita'  competenti  di
          cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta
          di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo  le  regole  procedurali
          vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro
          che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1. 
              8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi  a
          presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e  20
          sono   autorizzati,   senza   dover   adempiere   ulteriori
          prescrizioni  giuridiche  o  amministrative   degli   Stati
          membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti  di
          cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a)." 
              "Art. 18. Soggetti legittimati a presentare domanda  di
          partecipazione all'asta 
              1. I seguenti soggetti sono  legittimati  a  presentare
          domanda di partecipazione diretta all'asta: 
              a) il gestore o l'operatore aereo titolare di un  conto
          di deposito di gestore  o  operatore  aereo,  che  presenta
          l'offerta per conto proprio,  nonche'  l'eventuale  impresa
          madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello
          stesso gruppo di  societa'  cui  appartiene  il  gestore  o
          l'operatore; 
              b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della
          direttiva 2004/39/CE che presentano  un'offerta  per  conto
          proprio o per conto dei loro clienti; 
              c)  gli  enti  creditizi  autorizzati  ai  sensi  della
          direttiva 2006/48/CE che presentano  un'offerta  per  conto
          proprio o per conto dei loro clienti; 
              d) raggruppamenti di soggetti di cui alla  lettera  a),
          che agiscono in qualita' di rappresentanti dei loro membri; 
              e) organismi pubblici o enti di proprieta' pubblica che
          controllano soggetti di cui alla lettera a). 
              2. Fatta  salva  l'esenzione  di  cui  all'articolo  2,
          paragrafo 1, lettera  i),  della  direttiva  2004/39/CE,  i
          soggetti  cui  tale  esenzione  si  applica  e   che   sono
          autorizzati  a  norma   dell'articolo   59   del   presente
          regolamento  sono  legittimati  a  presentare  domanda   di
          partecipazione diretta all'asta per  conto  proprio  o  per
          conto dei clienti della loro attivita' principale,  purche'
          lo Stato membro in cui sono stabiliti  abbia  adottato  una
          normativa che consenta all'autorita'  competente  nazionale
          di autorizzare  tali  soggetti  a  presentare  offerte  per
          proprio conto o per conto dei clienti della loro  attivita'
          principale. 
              3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b)  o  c),
          possono  chiedere   di   essere   ammessi   a   partecipare
          direttamente  all'asta  per  conto  dei  loro  clienti   in
          riferimento  a  prodotti  non   costituiti   da   strumenti
          finanziari, purche'  lo  Stato  membro  in  cui  essi  sono
          stabiliti abbia adottato una normativa  che  consenta  alle
          autorita' nazionali competenti di autorizzare tali soggetti
          a presentare offerte per conto dei loro clienti. 
              4. Quando presentano un'offerta per  conto  dei  propri
          clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c),
          e  al  paragrafo  2,  si  accertano  che  i  clienti  siano
          legittimati a presentare domanda di partecipazione  diretta
          all'asta ai sensi del  paragrafo  1  o  2.  I  clienti  dei
          soggetti di cui  al  primo  comma,  qualora  a  loro  volta
          partecipino   all'asta   per   conto   di   loro   clienti,
          garantiscono   che   quest'ultimi   siano   legittimati   a
          presentare domanda di partecipazione  diretta  all'asta  ai
          sensi  del  paragrafo  1  o  del  paragrafo  2.  La  stessa
          disposizione si applica per tutti gli altri clienti,  lungo
          la catena commerciale, che partecipano indirettamente  alle
          aste. 
              5. I soggetti indicati di seguito non sono  legittimati
          a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e  non
          possono partecipare  alle  aste  per  il  tramite  soggetti
          ammessi all'asta a  norma  degli  articoli  19  e  20,  per
          proprio conto o per conto di terzi,  se  svolgono  uno  dei
          seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi: 
              a) il responsabile del collocamento; 
              b) la piattaforma, nonche' i sistemi di compensazione e
          i sistemi di regolamento ad essa collegati; 
              c) i soggetti in grado di  esercitare,  direttamente  o
          indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione
          dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 
              d) le persone che lavorano per i soggetti di  cui  alle
          lettere a) e b). 
              6. Il sorvegliante d'asta  non  puo'  partecipare  alle
          aste, ne' direttamente ne' indirettamente per il tramite di
          soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19  e  20,
          ne' per proprio conto ne' per conto di terzi. 
              I soggetti  in  grado  ad  esercitare,  direttamente  o
          indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione
          del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle  aste,
          ne' direttamente ne' indirettamente per il tramite soggetti
          ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e  20,  ne'  per
          proprio conto ne'  per  conto  di  terzi.  I  soggetti  che
          lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle  aste
          non possono partecipare alle stesse  ne'  direttamente  ne'
          indirettamente per il tramite di soggetti ammessi  all'asta
          a norma degli articoli 19 e 20, ne' per proprio  conto  ne'
          per conto di terzi. 
              7.  L'esercizio  della  facolta',  riconosciuta   dagli
          articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di
          compensazione  o  ai  sistemi  di   regolamento   ad   essa
          collegati, di accettare pagamenti,  effettuare  consegne  o
          ricevere garanzie dall'avente causa dell'aggiudicatario non
          deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a  20
          del presente regolamento.". 
              Il  testo  dell'articolo   4-terdecies,   del   decreto
          legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          settembre 1993, n. 230, cosi' recita: 
              "Art. 4-terdecies. Esenzioni 
              1. Le disposizioni contenute  nella  parte  II  non  si
          applicano: 
              a) alle imprese di assicurazione ne' alle  imprese  che
          svolgono le attivita' di riassicurazione e di retrocessione
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              b) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,
          controllati o sottoposti a comune controllo; 
              c) ai soggetti che prestano servizi di  investimento  a
          titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale
          disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari  o
          da un codice di deontologia professionale che ammettano  la
          prestazione  di  detti  servizi,  fermo   restando   quanto
          previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario; 
              d) ai soggetti  che  negoziano  per  conto  proprio  in
          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su
          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti
          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali
          soggetti: 
              1) siano market maker, 
              2)  siano  membri  o   partecipanti   di   un   mercato
          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o
          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di
          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non
          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione
          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la
          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi
          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento
          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
              3) applichino una tecnica di  negoziazione  algoritmica
          ad alta frequenza, o 
              4) negozino  per  conto  proprio  quando  eseguono  gli
          ordini dei clienti. 
              I gestori di Oicr, le Sicav,  le  Sicaf  e  i  relativi
          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai
          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate
          nella presente lettera. 
              e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla
          direttiva  2003/87/CE,  che,  quando  trattano   quote   di
          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano
          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla
          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non
          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
          frequenza; 
              f) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di
          partecipazione dei lavoratori; 
              g) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento
          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di
          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di
          investimento esclusivamente per la propria controllante, le
          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria
          controllante; 
              h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad
          altri membri del SEBC e ad altri  organismi  nazionali  che
          svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione   europea,   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   ad   altri
          organismi pubblici che sono incaricati o  che  intervengono
          nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad
          istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'
          Stati membri allo scopo di  mobilitare  risorse  e  fornire
          assistenza finanziaria a quelli, tra  i  loro  membri,  che
          stiano affrontando o siano minacciati da gravi  difficolta'
          finanziarie; 
              i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal
          diritto  dell'Unione  europea,  nonche'  ai  loro  soggetti
          depositari; 
              l) ai soggetti: 
              i) compresi i market maker,  che  negoziano  per  conto
          proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione  o
          derivati dalle stesse, esclusi  quelli  che  negoziano  per
          conto proprio eseguendo ordini di clienti; o 
              ii) che prestano servizi di investimento diversi  dalla
          negoziazione per conto proprio, in  strumenti  derivati  su
          merci o quote  di  emissione  o  strumenti  derivati  dalle
          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'
          principale; purche': 
              1)  per  ciascuno  di  tali   casi,   considerati   sia
          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di
          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale
          considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente  decreto,  di  attivita'
          bancarie ai sensi T.U. bancario o in  attivita'  di  market
          making in relazione agli strumenti derivati su merci; 
              2)  tali  soggetti  non  applichino  una   tecnica   di
          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 
              3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il  31
          dicembre di ogni anno alla Consob, se si  servono  di  tale
          esenzione e, su  richiesta  della  Consob,  su  quale  base
          ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
          sia accessoria all'attivita' principale. 
              La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti  per
          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere
          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti
          interessati   che   possono   continuare   ad    esercitare
          l'attivita' di negoziazione per conto proprio di  strumenti
          derivati su merci o di quote di  emissione  o  di  derivati
          dalle stesse purche', entro sei mesi dalla  suddetta  data,
          presentino  domanda  di  autorizzazione  secondo  le  norme
          previste dal presente decreto; 
              m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia  di
          investimenti   nell'esercizio   di    un'altra    attivita'
          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,
          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata; 
              n) agli agenti di cambio le cui  attivita'  e  funzioni
          sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto; 
              o)  ai  gestori  del  sistema  di  trasmissione   quali
          definiti  all'articolo  2,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4,  della  direttiva
          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o
          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,
          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di
          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai
          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a
          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di
          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di
          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica
          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella
          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di
          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale
          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un
          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la
          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione
          finanziari; 
              p) ai depositari  centrali  autorizzati  ai  sensi  del
          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.". 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo n. 385/1993, cosi' recita: 
              "Art. 13. Albo 
              1. Fermo restando quanto  previsto  dalle  disposizioni
          del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco  dei  soggetti
          vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  le
          banche  italiane  e  le  succursali  in  Italia  di  banche
          extracomunitarie,  nonche'  le  succursali   delle   banche
          comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.". 
              Il testo dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  n.
          58/1998 (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita: 
              "Art. 20. Albo 
              1. Ferme restando le disposizioni del Titolo  VIII  del
          regolamento (UE) n.  600/2014,  la  Consob  iscrive  in  un
          apposito albo le Sim e le imprese di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche. Le imprese di investimento UE  sono  iscritte
          in un apposito elenco allegato all'albo. 
              2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni
          all'albo. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli  atti
          e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo
          o all'elenco.". 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
          n. 58/1998, cosi' recita: 
              "Art. 6. Poteri regolamentari 
              (Omissis). 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
          alle pratiche di vendita abbinata; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di  vendita
          abbinata; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi; 
              b-bis) prestazione dei servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento  e  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          relativi: 
              1) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta e trasparente  prestazione  dei  servizi  e  delle
          attivita' di investimento, ivi incluse quelle per: 
              a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi
          strutturati; 
              b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 
              2) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta   e   trasparente   prestazione   della   gestione
          collettiva  del  risparmio,  ivi  incluse  quelle  per   la
          percezione o la corresponsione di incentivi; 
              3)  alle  modalita'  di  esercizio  della  funzione  di
          controllo della conformita' alle norme; 
              4) al trattamento dei reclami; 
              5) alle operazioni personali; 
              6)   alla   gestione   dei   conflitti   di   interesse
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti,  ivi  inclusi
          quelli  derivanti  dai  sistemi  di  remunerazione   e   di
          incentivazione; 
              7) alla conservazione delle registrazioni; 
              8) alla conoscenza e competenza delle  persone  fisiche
          che forniscono consulenza  alla  clientela  in  materia  di
          investimenti  o  informazioni  su   strumenti   finanziari,
          servizi di investimento o accessori per conto dei  soggetti
          abilitati. 
              2-bis. Con riferimento alle materie indicate  al  comma
          1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7)  e  8),  la  Banca
          d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti  di
          disciplina rilevanti per le finalita' di  cui  all'articolo
          5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al  comma
          2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa
          della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina  rilevanti
          per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli
          aspetti  di  disciplina  rilevanti  per  le  finalita'   di
          competenza  della  Banca  d'Italia  e  della  Consob   sono
          specificati nel protocollo previsto all'articolo  5,  comma
          5-bis. Per  l'esercizio  della  vigilanza  ai  sensi  della
          presente parte, sono competenti la Banca  d'Italia  per  il
          rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma  1,
          lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per
          il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del  comma
          2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia  e
          la Consob,  in  relazione  agli  aspetti  sui  quali  hanno
          fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo  5,
          commi 2 e 3, possono: 
              a) esercitare i poteri di vigilanza  informativa  e  di
          indagine loro attribuiti dal presente capo, anche  al  fine
          di  adottare  i  provvedimenti  di  intervento  di  propria
          competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo; 
              b) comunicare le  irregolarita'  riscontrate  all'altra
          Autorita'  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di
          competenza.". 
              Il  testo  dell'articolo   190   del   citato   decreto
          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi
          dell'articolo 166, nei confronti  dei  soggetti  abilitati,
          dei  depositari  e  dei  soggetti  ai  quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;  13,
          comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;
          24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi  1  e  3;
          28, comma 4; 29; 29-bis, comma  1;  29-ter,  comma  4;  30,
          comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32,  comma
          2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,
          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
          3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
          4;  47;  48;  49,  commi  3   e   4;   55-ter;   55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis. 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
              b)   ai   soggetti   abilitati    alla    distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
              c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
              b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative; 
              b-quater) ai gestori di OICVM e  di  FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),
          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
              a) Sim  e  banche  italiane  autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
              b) soggetti stabiliti nel territorio  della  Repubblica
          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo
          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.". 
              Il testo dell'articolo 194-quater  del  citato  decreto
          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.  194-quater.  Ordine  di   porre   termine   alle
          violazioni 
              1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita', nei confronti delle  societa'
          o  degli  enti  interessati,  puo'  essere  applicata,   in
          alternativa alle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
              a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
              b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
              c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              c-bis) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
              c-ter) dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
              c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.  648/2012
          e del regolamento (UE) 2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
              c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.". 
              Il testo dell'articolo 194-septies del  citato  decreto
          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 194-septies. Dichiarazione pubblica 
              1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
          cessata,  puo'  essere  applicata,  in   alternativa   alle
          sanzioni   amministrative    pecuniarie,    una    sanzione
          consistente nella dichiarazione pubblica avente ad  oggetto
          la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso
          di inosservanza: 
              a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;
          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
              b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
              c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              d) delle norme richiamate dall'articolo  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,
          comma 1; 
              e)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.   600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento; 
              e-bis) dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater; 
              e-ter) delle norme del regolamento (UE) n.  648/2012  e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
              e-quater) delle norme del  regolamento  (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.".