Art. 16 
 
             Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA 
 
  1. L'ANSFISA, coerentemente con quanto  previsto  dall'articolo  12
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' preposta alla
sicurezza  del   sistema   ferroviario   italiano,   ha   poteri   di
regolamentazione tecnica di settore e detta, in  conformita'  con  le
disposizioni dell'Unione europea e con  quelle  assunte  dall'ERA,  i
principi e i  criteri  per  la  sicurezza  del  sistema  ferroviario,
operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia. L'ANSFISA
e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e  decisionale  da
qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura,  soggetto
richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che  aggiudica  appalti
pubblici di servizi e promuove il miglioramento della  sicurezza  del
sistema ferroviario tenendo conto in modo organico  dell'integrazione
di  tutti  i  sottosistemi  coinvolti  nella  realizzazione  e  nella
gestione della sicurezza ferroviaria. 
  2. Con specifico riferimento  al  settore  ferroviario,  l'ANSFISA,
tenuto conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  3,  e'
incaricata di svolgere i seguenti compiti: 
    a) promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme
tecniche e standard anche  con  riguardo  al  trasporto  di  merci  e
passeggeri,  anche  su  proposta  motivata  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 4, nonche' vigilare sulla relativa applicazione; 
    b) controllare, promuovere  e,  se  necessario  disporre,  che  i
gestori  delle  infrastrutture  e  le  imprese  ferroviarie   emanino
disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con  il  quadro
normativo nazionale di cui alla lettera a); 
    c) stabilire i principi e la ripartizione delle competenze  degli
operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle  disposizioni  di
cui alla lettera b); 
    d)  autorizzare   la   messa   in   servizio   dei   sottosistemi
infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento  a  terra,
costitutivi del sistema ferroviario, a norma del decreto  legislativo
Interoperabilita' ferroviaria; 
    e) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni
d'immissione sul mercato del veicolo a norma del decreto  legislativo
Interoperabilita' ferroviaria; 
    f) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella  modifica  e
nella  revoca  delle  autorizzazioni  d'immissione  sul  mercato  del
veicolo a norma dell'articolo  21,  comma  5,  della  direttiva  (UE)
2016/797  e  delle  autorizzazioni  del  tipo  di  veicoli  a   norma
dell'articolo 24 della medesima direttiva; 
    g) supervisionare che sul territorio nazionale  i  componenti  di
interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali fissati  nel
decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
    h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata  assegnata
a norma del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
    i) coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella  modifica  e
nella revoca dei certificati di sicurezza unici  rilasciati  a  norma
dell'articolo 10, comma 5, della direttiva (UE) 2016/798; 
    l) rinnovare, modificare e revocare i  certificati  di  sicurezza
unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8; 
    m)  rinnovare,  modificare  e  revocare  le   autorizzazioni   di
sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11; 
    n) garantire la supervisione  delle  imprese  ferroviarie  e  dei
gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17; 
    o) rilasciare, rinnovare, modificare e  revocare  le  licenze  di
conduzione treni a norma del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
247; 
    p) adottare senza ritardo le necessarie decisioni, qualora  abbia
un valido motivo per ritenere  che  un  soggetto  responsabile  della
manutenzione  non  soddisfi  i  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati; 
    q) verificare  che  l'applicazione  delle  disposizioni  e  delle
prescrizioni tecniche relative al funzionamento e  alla  manutenzione
dei  sottosistemi  costitutivi  del   sistema   ferroviario   avvenga
conformemente ai pertinenti requisiti essenziali; 
    r) rilasciare, su  richiesta  dell'interessato,  l'autorizzazione
all'utilizzo di un'applicazione  generica  dopo  aver  verificato  le
attivita'   effettuate   dall'organismo   indipendente    ferroviario
prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito  nell'Unione
europea, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore
dell'infrastruttura interessato; 
    s) verificare che i veicoli siano debitamente immatricolati e che
le informazioni in materia di sicurezza contenute  nei  registri  dei
veicoli e dell'infrastruttura, istituiti a norma degli articoli 47  e
49 della direttiva (UE) 2016/797, siano complete e aggiornate; 
    t) tenere e aggiornare il registro nazionale dei veicoli  di  cui
al decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
    u) compiere attivita' di studio,  ricerca  e  approfondimento  in
materia di  sicurezza  del  trasporto  ferroviario,  anche  recependo
indicazioni  emergenti  dalle  indagini  e  dalle  procedure   svolte
dall'organismo  investigativo  nazionale  sugli   incidenti   e   gli
inconvenienti  ferroviari  per  il  miglioramento  della   sicurezza;
svolgere  attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza
ferroviaria  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  e   attivita'
propositiva  anche  nei  confronti  del  Parlamento  in  vista  della
approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli piu' elevati
di sicurezza delle ferrovie; 
    v) formulare proposte e osservazioni relative  a  problemi  della
sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorita' competente; 
    z) impartire,  ai  gestori  delle  infrastrutture,  alle  imprese
ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di cui all'articolo 4,
direttive e raccomandazioni  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  in
ordine  ad  accorgimenti  e  procedure  necessarie  ovvero  utili  al
perseguimento della sicurezza ferroviaria; 
    aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017,  n.  128,
per le ferrovie turistiche e vigilare sulla sicurezza nel rispetto di
quanto da essa stessa stabilito ai sensi degli articoli 6 e  7  della
medesima legge e del presente decreto; 
    bb)  svolgere  i  compiti  derivanti  dall'articolo  15-ter   del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  per  le  reti  funzionalmente
isolate e rilasciare i certificati e le autorizzazioni di cui al Capo
VI. A tal fine, l'ANSFISA valuta le misure mitigative o  compensative
proposte dai richiedenti sulla base di una analisi  del  rischio  che
tenga conto  delle  caratteristiche  della  tratta  ferroviaria,  dei
veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri da  emanare
entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina per tali reti: 
      1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti che  operano
sull'infrastruttura il necessario certificato di cui al Capo  VI  per
lo svolgimento delle proprie funzioni; 
      2) le modalita' applicative degli  articoli  6,  8,  13  e  17,
tenendo conto dei soggetti  che  vi  operano,  delle  caratteristiche
delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del tipo di esercizio; 
      3)  le  modalita'  applicative  dei  pertinenti  CSM   di   cui
all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016; 
      4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento dell'autorizzazione
di messa in servizio dei sottosistemi strutturali e  dei  veicoli  di
cui al Capo VI; 
      5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza; 
      6) i principi di sicurezza e gli standard  tecnici  applicabili
su tali reti; 
      7) le modalita' di registrazione dei  veicoli  in  un  apposito
registro informatico; 
    cc)  riconoscere  gli  Organismi  indipendenti  ferroviari  (OIF)
definiti all'articolo 3, lettera rr); 
    dd)  svolgere  le  attivita'  di  cui  al   decreto   legislativo
Interoperabilita'  ferroviaria  con  riguardo   agli   organismi   di
valutazione della conformita'; 
    ee)  partecipare  alle  attivita'  che  si  svolgono  nell'ambito
dell'Unione europea e internazionale, nelle materie di competenza,  e
fornire qualificato supporto tecnico  alle  strutture  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  con  competenze  nei  medesimi
ambiti; 
    ff) disciplinare le  modalita'  di  circolazione  di  particolari
categorie di  veicoli  che  circolano  sull'infrastruttura  ricadente
nell'ambito di applicazione del presente decreto, compresi i  veicoli
storici. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2,  che  comunque
non  possono  essere  trasferiti  o  appaltati   ad   alcun   gestore
dell'infrastruttura,  impresa  ferroviaria  o  soggetto   appaltante,
l'ANSFISA puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica  di
gestori delle infrastrutture e imprese ferroviarie o altri  organismi
qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle  spese  di
funzionamento dell'ANSFISA. 
  4. L'ANSFISA, per l'assolvimento dei propri compiti, puo'  condurre
le ispezioni, gli audit e le indagini che dovesse ritenere necessarie
e accedere a tutta la  documentazione  pertinente,  ai  locali,  agli
impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e  delle
imprese ferroviarie, nonche', ove necessario,  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 4. Tale attivita' puo' essere svolta  congiuntamente  al
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
all'uopo  designato,  ferme  restando  le  rispettive  competenze   e
responsabilita'. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
disciplina,  con  proprio  decreto,  le  modalita'  di  rilascio   al
personale dell'ANSFISA e del Ministero medesimo di un  documento  che
garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti
e ai veicoli. Detto documento non costituisce titolo di viaggio ed e'
utilizzato durante le suddette attivita'. 
  5. L'ANSFISA collabora con le istituzioni e le autorita' pubbliche,
comprese quelle preposte alla regolazione economica del settore. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28  settembre
          2018, n.  109,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  12(Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali  e  autostradali).
          -1. E'  istituita,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2019,
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente sede a Genova. L'Agenzia ha
          il  compito  di  garantire   la   sicurezza   del   sistema
          ferroviario nazionale e  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente
          articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
              3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti  e  le  funzioni  per  essa  previsti  dal
          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza
          per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3,  comma  1,  lettera  a),  del
          citato decreto legislativo, e fatto salvo  quanto  previsto
          all'articolo 2, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
          n. 162 del 2007.  Per  le  infrastrutture  transfrontaliere
          specializzate  i  compiti  di   Autorita'   preposta   alla
          sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          sono  affidati,   a   seguito   di   apposite   convenzioni
          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
          ferroviaria del Paese limitrofo  o  ad  apposito  organismo
          binazionale.  L'Agenzia   svolge   anche   i   compiti   di
          regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
          gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
          35 e fermi restando i  compiti  e  le  responsabilita'  dei
          soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli  altri
          soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
          infrastrutture: 
                a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di
          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'
          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,
          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili
          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; 
                b) promuove l'adozione da  parte  dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza  previste
          dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35
          sulle  infrastrutture  stradali   e   autostradali,   anche
          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'
          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori
          verifiche in sito; 
                d) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento
          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali
          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di
          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio
          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'
          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella
          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; 
                e)   svolge   attivita'   di   studio,   ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
              4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto  legislativo  5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11» sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto
          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine
          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per
          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al
          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal
          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in
          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio
          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova
          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
          all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
              4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n.
          166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              «6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
              5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              6. Sono organi dell'Agenzia: 
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                b) il comitato direttivo, composto da quattro  membri
          e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                c) il collegio dei revisori dei conti. 
              7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art.  19,
          comma 8, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti
          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato
          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei
          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
          di specifica competenza professionale attinente ai  settori
          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono
          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono
          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico
          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti
          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due
          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei
          revisori dei conti esercita le  funzioni  di  cui  all'art.
          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
              8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
              9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                b)  fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale
          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; 
                c)  determina  le  procedure   per   l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
              11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
              12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
              13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   due
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
              14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
              15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
              16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
              17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. 
              18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
              19. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
              20.  La  denominazione  «Agenzia   nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali» (ANSFISA). 
              21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162 e' abrogato.». 
              - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre
          2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  30
          dicembre 2010, n. 247 si veda nelle note all'art. 7. 
              Per i riferimenti normativi della legge 9 agosto  2017,
          n. 128 si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 15-ter del decreto-legge 16  ottobre
          2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e
          per  esigenze  indifferibili)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 2017, n. 242 cosi' recita: 
              «Art. 15 (Incremento contratto di programma RFI). -  1.
          E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro  per  l'anno
          2017 per il finanziamento  del  contratto  di  programma  -
          parte investimenti 2017  -  2021  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   societa'   Rete
          ferroviaria italiana (RFI) Spa. 
              1-bis. All'art. 1 della legge 14 luglio 1993,  n.  238,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole:  «e  i  relativi  eventuali
          aggiornamenti» sono soppresse; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                «2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai  contratti
          di cui al comma 1 che non comportino modifiche  sostanziali
          e siano sostanzialmente finalizzati  al  recepimento  delle
          risorse finanziarie recate dalla legge  di  bilancio  o  da
          altri   provvedimenti   di   legge,   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al
          Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali  si  procede,
          invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e  2.  Per
          sostanziali si intendono le modifiche che superano  del  15
          per  cento  le  previsioni  riportate  nei   contratti   di
          programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e  ai
          fabbisogni  sia  complessivi  che   relativi   al   singolo
          programma o progetto di investimento». 
              1-ter. All'art. 1 del  decreto  legislativo  15  luglio
          2015, n. 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              «7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa consultazione delle parti interessate, definisce  la
          strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla
          base  di   un   finanziamento   sostenibile   del   sistema
          ferroviario. In sede di prima applicazione, tale  strategia
          e'  definita  nel  Documento   di   economia   e   finanza,
          nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
          infrastrutture, sino all'approvazione del  primo  documento
          pluriennale di  pianificazione  di  cui  all'art.  201  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo  18  aprile   2016,   n.   50,   e   successive
          modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia  di
          sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria». 
              1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi
          di  servizio  pubblico  per  il  trasporto  ferroviario  di
          passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati  fra  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  l'impresa
          ferroviaria individuata sulla base della vigente  normativa
          di settore, previa acquisizione del parere del  CIPE  sullo
          schema di  contratto  proposto  dall'Amministrazione.  Tali
          contratti sono approvati con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              1-quinquies. Al fine di garantire  la  continuita'  dei
          servizi essenziali del sistema  di  trasporto  su  gomma  e
          ferro, e' attribuito alla regione  Piemonte  un  contributo
          straordinario dell'importo complessivo  di  40  milioni  di
          euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni
          di euro per l'anno 2018, per  far  fronte  alla  situazione
          finanziaria della Societa' GTT S.p.A. 
              1-sexies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quinquies,
          pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
          programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto
          della localizzazione territoriale della misura  di  cui  al
          comma 1-quinquies,  sono  portati  in  prede-duzione  dalla
          quota spettante alla medesima  regione  Piemonte  a  valere
          sulle risorse della citata programmazione 2014-2020. 
              1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno  al
          trasporto ferroviario merci di cui all'art. 1,  comma  294,
          della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  autorizzata  la
          spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».