Art. 18 
 
                 Principi che regolano le decisioni 
 
  1. L'ANSFISA svolge i propri compiti in modo non discriminatorio  e
trasparente, acquisendo il parere delle parti interessate e motivando
le proprie decisioni. 
  2. L'ANSFISA risponde entro trenta giorni a tutte le richieste  dei
soggetti del sistema ferroviario, comunica le proprie richieste senza
indugio ai medesimi soggetti e adotta tutte le proprie decisioni  nei
quattro mesi successivi alla trasmissione da parte del richiedente di
tutte le informazioni pertinenti. 
  3. L'ANSFISA consulta tutti i  soggetti  e  le  parti  interessate,
compresi i gestori dell'infrastruttura,  le  imprese  ferroviarie,  i
fabbricanti, i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti  e  i
rappresentanti del personale. 
  4.  Le   decisioni   dell'ANSFISA   sono   soggette   a   sindacato
giurisdizionale di fronte all'autorita' giudiziaria competente. 
  5. L'ANSFISA avvia e promuove  attivita'  di  cooperazione  con  le
omologhe autorita' nazionali preposte alla sicurezza, in  particolare
nell'ambito della rete istituita dall'ERA, al fine di  armonizzare  i
loro criteri decisionali in tutta l'Unione europea.