Art. 12 Libera circolazione dei sottosistemi 1. Fatte salve le disposizioni del Capo V, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non si possono esigere verifiche che siano gia' state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.