Art. 12 
 
 
                Libera circolazione dei sottosistemi 
 
  1. Fatte salve le  disposizioni  del  Capo  V,  non  e'  consentito
vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in  servizio
e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi  del
sistema ferroviario che sono conformi  ai  requisiti  essenziali.  In
particolare, non si possono esigere verifiche che  siano  gia'  state
compiute nell'ambito della  procedura  concernente  la  dichiarazione
«CE» di verifica ovvero in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata
in vigore della direttiva (UE) 2016/797, al  fine  di  verificare  la
conformita'  con  identici  requisiti   nelle   medesime   condizioni
operative. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.