Art. 13 
 
 
             Conformita' alle STI e alle norme nazionali 
 
  1.  L'ANSFISA  considera  conformi  ai   requisiti   essenziali   i
sottosistemi  di  natura   strutturale,   costitutivi   del   sistema
ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione  "CE"  di
verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15,
comma  1,  ovvero  della  «dichiarazione  di  verifica»  redatta  con
riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o
di entrambe. 
  2. Le norme nazionali per l'applicazione dei  requisiti  essenziali
e, se del caso, gli strumenti di  conformita'  nazionali  accettabili
sono applicati nei casi seguenti: 
    a) qualora le STI non contemplino alcuni  aspetti  corrispondenti
ai  requisiti  essenziali,  inclusi  i  punti  in  sospeso   di   cui
all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797; 
    b) qualora la deroga a una o piu' STI o  di  parte  di  esse  sia
stata notificata in applicazione dell'articolo 6; 
    c) qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme
tecniche non riprese nella STI pertinente; 
    d) le  norme  nazionali  utilizzate  per  specificare  i  sistemi
esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilita' tecnica
del veicolo con la rete; 
    e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI; 
    f) quale misura preventiva temporanea  urgente,  specialmente  in
seguito a un incidente. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.