Art. 13 Conformita' alle STI e alle norme nazionali 1. L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta con riferimento alle norme nazionali a norma dell'articolo 15, comma 8, o di entrambe. 2. Le norme nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali e, se del caso, gli strumenti di conformita' nazionali accettabili sono applicati nei casi seguenti: a) qualora le STI non contemplino alcuni aspetti corrispondenti ai requisiti essenziali, inclusi i punti in sospeso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797; b) qualora la deroga a una o piu' STI o di parte di esse sia stata notificata in applicazione dell'articolo 6; c) qualora un caso specifico necessiti dell'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente; d) le norme nazionali utilizzate per specificare i sistemi esistenti sono limitate alla valutazione della compatibilita' tecnica del veicolo con la rete; e) le reti e i veicoli non sono coperti dalle STI; f) quale misura preventiva temporanea urgente, specialmente in seguito a un incidente.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.