Art. 14 
 
 
                   Notifica delle norme nazionali 
 
  1. L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di  cui
all'articolo  27  del  regolamento  (UE)  2016/796,   notifica   alla
Commissione e all'ERA le norme  nazionali  di  cui  all'articolo  13,
comma 2, nei seguenti casi: 
    a) ogni volta che dette norme sono modificate; 
    b) quando e' stata presentata una nuova  domanda  per  la  deroga
alle STI a norma dell'articolo 6; 
    c) quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione
o revisione di una STI. 
  2. L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di  cui  al  comma  1,
comprese quelle relative alle interfacce tra i  veicoli  e  le  reti,
siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con
una  terminologia  che  possa  essere  compresa  da  tutte  le  parti
interessate. 
  3. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
nelle materie di rispettiva  competenza,  possono  predisporre  nuove
norme nazionali nei seguenti casi: 
    a) qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali; 
    b) quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a  un
incidente. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  l'ANSFISA  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova
norma nazionale all'ERA e alla  Commissione  europea,  attraverso  il
sistema  informatico  appropriato  a  norma  dell'articolo   27   del
regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con  i  termini
di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/796,
prima della  prevista  introduzione  della  nuova  norma  proposta  e
fornendo una motivazione per la  sua  introduzione.  L'ANSFISA  e  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  assicurano  che  il
progetto sia sufficientemente sviluppato per  permettere  all'ERA  di
svolgere il suo esame a norma  dell'articolo  25,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2016/796. 
  5. Quando una nuova norma nazionale e' adottata,  viene  notificata
all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema  informatico
di cui al comma 1. 
  6. In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA puo' adottare  e
applicare immediatamente una nuova norma. Tale  norma  e'  notificata
attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed e'  sottoposta
alla valutazione dell'ERA in conformita' dell'articolo 26,  paragrafi
1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796. 
  7. In caso di notifica di una norma nazionale di  cui  al  comma  1
oppure di una nuova norma, la  sua  necessita'  e'  giustificata  con
l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non gia' contemplato
dalla pertinente STI. 
  8. Norme e restrizioni di natura strettamente  locale  possono  non
essere notificate ma, in tal  caso,  le  stesse  sono  riportate  nei
registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45 e  nel  prospetto
informativo della rete e' indicato dove sono pubblicate tali norme  e
restrizioni. 
  9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono
esentate dalla procedura di  notifica  di  cui  alla  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  10. Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo
non si applicano ai fini del presente decreto. 
 
          Note all'art. 14: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio che prevede una procedura d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione
          (codificazione)  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.