Art. 15 
 
 
   Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica 
 
  1. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di  verifica  di  un
sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in  servizio  di
cui al Capo  V.  A  tal  fine,  incarica  uno  o  piu'  organismi  di
valutazione della conformita' di avviare  la  procedura  di  verifica
«CE» di cui all'allegato IV. 
  2. Nella dichiarazione «CE» di  verifica  di  un  sottosistema,  il
richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  il
sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in  modo
da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, e' stato  sottoposto
alle  pertinenti  procedure  di  verifica  e  soddisfa  i   requisiti
richiesti dalla pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Per le norme nazionali di derivazione  non  strettamente  ferroviaria
quali i settori della sicurezza  elettrica,  dell'ingegneria  civile,
dell'edilizia, della sanita' e in materia di protezione  antincendio,
il  sottosistema  e'  corredato  di   tutte   le   certificazioni   e
autorizzazioni previste in detta normativa, che  sono  allegate  alla
dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti
di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente. 
  3. L'attivita' dell'organismo notificato incaricato della  verifica
«CE» di un sottosistema inizia  nella  fase  di  progettazione  e  si
estende  a  tutto  il  periodo  di  costruzione  fino  alla  fase  di
approvazione, precedente l'immissione  sul  mercato  o  la  messa  in
servizio del sottosistema. In conformita' alla STI  pertinente,  esso
deve comprendere anche la verifica delle interfacce del  sottosistema
in questione rispetto al sistema in cui e' integrato. 
  4.  La  dichiarazione  «CE»  di  verifica  e'  accompagnata   dalla
documentazione  tecnica  contenente  gli   elementi   relativi   alle
caratteristiche  del  sottosistema  nonche',  ove  applicabile,   gli
elementi  che  certificano   la   conformita'   dei   componenti   di
interoperabilita'. Essa contiene anche tutti  gli  elementi  relativi
alle condizioni e ai limiti d'uso, e alle istruzioni  riguardanti  il
servizio, la sorveglianza continua o periodica e la manutenzione. 
  5. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di  un  sottosistema  che
determini una modifica della documentazione tecnica e che ha  impatto
sulle procedure di verifica gia' svolte,  il  richiedente  valuta  la
necessita' di redigere una nuova dichiarazione «CE» di verifica. 
  6. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni  intermedie
di verifica  che  riguardano  determinate  fasi  delle  procedure  di
verifica o determinate parti del sottosistema. 
  7. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato  puo'
rilasciare certificati di verifica per  uno  o  piu'  sottosistemi  o
determinate loro parti. 
  8. L'Autorita' di notifica  di  cui  all'articolo  27  designa  con
decreto  gli  organismi  incaricati  di  espletare  la  procedura  di
verifica per quanto riguarda le norme nazionali. Tali organismi  sono
responsabili per  i  compiti  agli  stessi  attribuiti.  Fatto  salvo
l'articolo 30, l'Autorita' di notifica  puo'  nominare  un  organismo
notificato come organismo designato; in tal  caso  l'intero  processo
puo' essere  svolto  da  un  unico  organismo  di  valutazione  della
conformita'.