Art. 16 Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi 1. L'ANSFISA, anche su segnalazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di un ECM o di un ente appaltante, puo' chiedere al soggetto interessato che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni del presente decreto e, in particolare, i requisiti essenziali. Le relative spese sono a carico dell'ente appaltante. 2. L'ANSFISA informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle verifiche supplementari richieste, esponendone i motivi e precisando se il discostamento dalle previsioni di cui al presente decreto deriva dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una errata applicazione di una STI, oppure da una carenza di una STI. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne da' comunicazione alla Commissione europea senza ritardo, trasmettendo le motivazioni della richiesta, e, in caso di mancato rispetto dei requisiti, l'ANSFISA adotta nei confronti del soggetto interessato le eventuali misure indicate dalla Commissione stessa. L'ANSFISA informa l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano delle suddette verifiche ai fini del controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui all'articolo 27.