Art. 16 
 
 
 Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi 
 
  1.   L'ANSFISA,   anche   su    segnalazione    di    un    gestore
dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di
un ECM o di un ente appaltante, puo' chiedere al soggetto interessato
che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati  che  un
sottosistema di natura strutturale, munito della  dichiarazione  «CE»
di verifica corredata  della  documentazione  tecnica,  non  rispetta
interamente le disposizioni del presente decreto e, in particolare, i
requisiti essenziali. Le  relative  spese  sono  a  carico  dell'ente
appaltante. 
  2.   L'ANSFISA   informa   immediatamente   il   Ministero    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   delle   verifiche   supplementari
richieste, esponendone i motivi  e  precisando  se  il  discostamento
dalle previsioni di  cui  al  presente  decreto  deriva  dal  mancato
rispetto dei requisiti essenziali o  di  una  STI  o  da  una  errata
applicazione di una STI,  oppure  da  una  carenza  di  una  STI.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne  da'  comunicazione
alla Commissione europea senza ritardo, trasmettendo  le  motivazioni
della richiesta, e,  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  requisiti,
l'ANSFISA adotta nei confronti del soggetto interessato le  eventuali
misure indicate dalla Commissione stessa.  L'ANSFISA  informa  l'Ente
unico nazionale di accreditamento italiano delle  suddette  verifiche
ai  fini  del  controllo  degli  organismi   di   valutazione   della
conformita' di cui all'articolo 27.