Art. 17 
 
 
            Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  nel
sistema ferroviario nazionale un  sottosistema  strutturale  in  modo
difforme dalla sua destinazione, in  contrasto  con  quanto  previsto
nell'autorizzazione e nella documentazione tecnica che la accompagna,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro  a
100.000 euro, irrogata dall'ANSFISA. 
  2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto  compatibili
con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni  contenute
nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  3. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Per le Sezioni I e II del  Capo  I,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 11.