Art. 17 Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nel sistema ferroviario nazionale un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione, in contrasto con quanto previsto nell'autorizzazione e nella documentazione tecnica che la accompagna, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro, irrogata dall'ANSFISA. 2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 17: - Per le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 11.