Art. 25
Comitati tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati
tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;
b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura
contemporanee;
e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della
cultura;
f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti
culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma
1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la
definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei
direttori generali centrali o dei segretari distrettuali che
presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali
competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di
intervento in materia di conservazione di beni culturali e
paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di
particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su
richiesta del Segretario generale o dei direttori generali
competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai
sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla
lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i
beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento
delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei
direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del Comitato; il rappresentante
del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della
cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di
livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a
profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza del Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del
principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari
direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato,
designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte
o Societa' scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera
b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli
istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare,
senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali
competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello
del presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il
presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano
espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato
designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati
si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni
generali.
Note all'art. 25:
- Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 14.