Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto  attiene
al  maggiore  onere   derivante   dall'attribuzione   dell'emolumento
accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma  6,  in  favore
dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di  cui  all'articolo
4, comma 1, lettere c) e d), e del vice  capo  con  funzioni  vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il  rispetto
del  principio   dell'invarianza   della   spesa   resta   assicurato
considerando  indisponibile,  ai   fini   del   conferimento   presso
l'amministrazione giudiziaria,  un  numero  di  cinque  incarichi  di
funzione  dirigenziale   di   livello   non   generale,   individuati
nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul  piano
finanziario.