Art. 14 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.