Art. 10 
 
                     Uffici centrali di bilancio 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali  del  bilancio
di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: 
  a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  degli  affari
esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'interno,
che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  c)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   della
giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa,
che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'economia
e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo
economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  g)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   delle
politiche agricole, alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  si
articola in uffici dirigenziali non generali; 
  h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che si articola  in  uffici
dirigenziali non generali; 
  i)  Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  che   si   articola   in   uffici
dirigenziali non generali; 
  l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, che si articola in uffici  dirigenziali  non
generali; 
  m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  salute,
che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
  n)   Ufficio   centrale   del   bilancio   presso   il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in
uffici dirigenziali non generali; 
  o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali, che si articola in  uffici  dirigenziali  non
generali. 
  2. Le modalita' organizzative  interne  degli  Uffici  centrali  di
bilancio  e  le  rispettive  competenze  sono  definite  con  decreto
ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo  anche,  nel
caso in cui l'ambito di competenza dei  predetti  Uffici  ricomprenda
piu' Ministeri, la suddivisione operativa in  corrispondenti  sezioni
di livello dirigenziale non  generale  ferma  restando  la  direzione
unitaria. La denominazione e  l'ambito  di  competenza  degli  Uffici
centrali di bilancio di cui al comma  1  si  adeguano  altresi'  alle
eventuali successive modificazioni legislative relative al  Ministero
di riferimento. 
  3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in  modo  coordinato,
le seguenti funzioni: 
  a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli
Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione  le  variazioni
di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; 
  b) effettuano gli adempimenti  relativi  alla  predisposizione  del
rendiconto di ciascun  Ministero,  sia  relativamente  al  conto  del
bilancio, che al conto del patrimonio; 
  c) esercitano, sia  in  via  preventiva  che  successiva,  anche  a
campione, il controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile
sugli  atti  adottati   dalle   Amministrazioni   centrali   statali.
Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui
decreti interministeriali. Provvedono  alla  tenuta  delle  scritture
contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione
degli atti di  spesa,  risultanti  dai  provvedimenti  assunti  dagli
uffici  amministrativi,  sotto  la  responsabilita'   dei   dirigenti
competenti. Verificano l'applicazione delle  disposizioni  sul  piano
finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; 
  d) effettuano, in via successiva, anche a  campione,  il  riscontro
amministrativo  contabile  dei  rendiconti  amministrativi  resi  dai
funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei  pagamenti
relativi alle competenze fisse e accessorie  del  personale  centrale
dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di  leggi  di  settore
che li prevedano; effettuano, altresi', il  riscontro  amministrativo
contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; 
  e)  coordinano  i  lavori  della  Conferenza  permanente   di   cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di  favorire  un'ottimale
collaborazione  interistituzionale  in  materia  di   programmazione,
controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
279; 
  f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di
contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di  cui
all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009; 
  g) effettuano gli adempimenti relativi  alle  rilevazioni  previste
dal Titolo V del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  sui  dati
comunicati dalle  amministrazioni,  in  materia  di  consistenza  del
personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte; 
  h) effettuano il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli  di  bilancio  ai
sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.
123 del 2011; 
  i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio  ad  essi
demandati da specifiche norme; 
  j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme
in materia di contabilita' generale dello Stato e di  gestioni  fuori
bilancio; 
  k) svolgono  le  attivita'  delegate  dalle  strutture  di  livello
dirigenziale generale del Dipartimento; 
  l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle  entrate
dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  3
          del decreto legislativo  3  luglio  2003,  n.  173  recante
          «Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
              «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  In
          relazione alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica  ed  in
          attesa  dei   provvedimenti   di   revisione   dell'assetto
          organizzativo del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          da emanare ai sensi dell'art. 2: 
                a) il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          procedere al conferimento di incarichi di  consulenza,  con
          le modalita' previste dalla normativa vigente,  a  soggetti
          di       comprovata        professionalita'        estranei
          all'amministrazione,   su   materie   di   competenza   dei
          Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti  di
          funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
          individuare   con   decreto   ministeriale.   La   predetta
          indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero  di  posti
          di  livello  dirigenziale  non  superiore,   per   l'intero
          Ministero, a quindici; 
                b)  gli  Uffici  centrali  del  bilancio   presso   i
          Ministeri  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni,  si  configurano  come  uffici  di   livello
          dirigenziale generale. Sono contestualmente  soppressi  gli
          Uffici centrali del  bilancio  costituiti  sulla  base  del
          precedente ordinamento, gli Uffici centrali  di  ragioneria
          presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo  e  presso  l'Istituto  Superiore  di  sanita'   e
          l'Istituto Superiore per la previdenza e la  sicurezza  sul
          lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari esteri ed all'Ufficio centrale del  bilancio  presso
          il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di  ragioneria
          presso il Magistrato per il Po,  le  cui  funzioni  residue
          sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
          Parma. I  dipartimenti  provinciali  indicati  al  comma  5
          dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          febbraio  1998,  n.  38,  e  successive  modificazioni,  si
          configurano  come  uffici  di  livello   dirigenziale   non
          generale. Resta fermo il numero complessivo  dei  posti  di
          livello  dirigenziale   generale   del   Ministero.   Resta
          parimenti fermo il numero complessivo dei posti di  livello
          dirigenziale non generale del Ministero; 
                c) le funzioni della  soppressa  Commissione  tecnica
          per la spesa  pubblica  continuano  ad  essere  svolte  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi
          della struttura di supporto dell'Alta  Commissione  di  cui
          all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
                d); 
                e)  la  partecipazione  al   predetto   Comitato   di
          indirizzo e' gratuita; 
                f) della Commissione consultiva per  la  riscossione,
          operante  presso  l'Agenzia  delle  entrate,  fa  parte  il
          Comandante generale della Guardia  di  finanza  o,  in  sua
          sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo; 
                g) e' istituita,  presso  l'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato, in sostituzione  degli  organismi  e
          delle commissioni  che  esercitano  compiti  analoghi,  una
          Commissione per la trasparenza dei giochi, con  il  compito
          di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
          esprimere pareri su  questioni  giuridiche  attinenti  alla
          materia,  anche  in  ordine   alla   risoluzione   in   via
          amministrativa,  nei  casi  previsti  dalla  legge,   delle
          relative contestazioni, nonche' di esprimere  pareri  sulle
          modifiche normative  concernenti  la  materia.  Le  risorse
          finanziarie utilizzate per gli organismi e  le  commissioni
          soppressi ai sensi della presente  lettera  nonche'  quelle
          derivanti  dall'applicazione  del  secondo  periodo   della
          lettera  d)  del   presente   comma   sono   destinate   al
          funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
          dei giochi  nonche'  all'applicazione  di  quanto  previsto
          dalla  lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine   alla
          Commissione consultiva per la riscossione.  I  compensi  in
          favore  dei  componenti  delle  predette  commissioni  sono
          determinati, tenendo conto di quanto previsto  dal  periodo
          precedente, con decreto ministeriale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  9
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998,  n.  38  (Regolamento  recante  le  attribuzioni  dei
          Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, nonche' disposizioni  in  materia
          di organizzazione e di  personale,  a  norma  dell'art.  7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94): 
              «Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - (Omissis). 
              3. Presso ciascun  ufficio  centrale  del  bilancio  e'
          costituita una  Conferenza  permanente  della  quale  fanno
          parte rappresentanti dell'ufficio centrale del  bilancio  e
          dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata.
          La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le
          rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti
          in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di
          monitoraggio finanziario dell'attuazione delle  manovre  di
          bilancio e di valutazione tecnica dei costi e  degli  oneri
          dei   provvedimenti,   delle   funzioni   e   dei   servizi
          istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di
          pertinenza dell'amministrazione. A tal fine  la  Conferenza
          elabora  in  sede  tecnica   metodologie   e   criteri   di
          valutazione dei costi e degli oneri finanziari  sulla  base
          della specifica disciplina del settore e puo'  compiere,  a
          fini istruttori, le valutazioni relative  ai  provvedimenti
          che le  sono  sottoposti,  con  particolare  riguardo  alle
          relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge  5
          agosto 1978, n. 468.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  12
          del   decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279
          (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio dello Stato, riordino  del  sistema  di  tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale  dello
          Stato): 
              «Art. 12 (Armonizzazione  dei  flussi  informativi).  -
          (Omissis). 
              2. Le rilevazioni e le  risultanze  della  contabilita'
          economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate
          e  dal  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, al quale i dati  sono  comunicati
          dalle   amministrazioni,   ove   possibile   con   evidenze
          informatiche, per il tramite delle  competenti  ragionerie,
          anche ai fini della formulazione dei progetti di  bilancio,
          della   migliore   allocazione   delle    risorse,    della
          programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio
          degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e  della
          valutazione  tecnica  dei   costi   e   degli   oneri   dei
          provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di
          pertinenza delle competenti amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  38-bis  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art.  38-bis  (Sistema   di   contabilita'   integrata
          finanziaria  economico-patrimoniale).  -  1.  Al  fine   di
          perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
          pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano,
          nell'ambito  della  gestione,  a   fini   conoscitivi,   la
          contabilita' economico patrimoniale in  affiancamento  alla
          contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un  sistema
          integrato  di   scritture   contabili   che   consenta   la
          registrazione di ciascun  evento  gestionale  contabilmente
          rilevante ed assicuri l'integrazione e  la  coerenza  delle
          rilevazioni di natura  finanziaria  con  quelle  di  natura
          economica e patrimoniale. 
              2. Al fine di  garantire  l'uniforme  attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad utilizzare il sistema  informativo  messo  a
          disposizione dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per  le
          scritture  di   contabilita'   integrata   finanziaria   ed
          economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici  centrali  del
          bilancio  e  le   Ragionerie   Territoriali   dello   Stato
          verificano  l'uniformita'  e  la  corretta   tenuta   delle
          scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
          contabili  di  cui  al  presente  articolo.  Il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e la  Corte  dei  conti  si
          coordinano, anche attraverso convenzioni, per le  procedure
          di  controllo  contabile  di  rispettiva   competenza   ivi
          compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 
              3.  L'ordinamento   finanziario   e   contabile   delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  si   conforma   ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1,  che
          costituisce parte integrante della presente legge, definiti
          in conformita' con i  corrispondenti  principi  di  cui  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  al  fine  di
          garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e
          della  finanza  pubblica.   Eventuali   aggiornamenti   dei
          principi  contabili  generali  sono  adottati,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  per  tenere
          conto delle disposizioni  europee  in  materia  di  sistemi
          contabili  e  di  bilancio,   nonche'   a   seguito   della
          sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali
          modifiche  connesse  all'esercizio  della  delega  di   cui
          all'art. 42. 
              4. Con successivo regolamento da adottare entro  il  31
          ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  definiti  i  principi   contabili
          applicati;  conseguentemente  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato  uniformano   l'esercizio   delle   rispettive
          funzioni di  programmazione,  gestione,  rendicontazione  e
          controllo. Tali  principi  possono  essere  modificati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche  a
          seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.». 
              -  Il  riferimento  al  Titolo  V  del  citato  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 8. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo n. 123 del 2011: 
              «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1.
          (Omissis). 
              2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo  i
          seguenti atti: 
                a)  atti   soggetti   a   controllo   preventivo   di
          legittimita' della Corte dei conti; 
                b)  decreti  di  approvazione  di  contratti  o  atti
          aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti  di
          riconoscimento di debito; 
                c)  provvedimenti  o  contratti  di   assunzione   di
          personale a qualsiasi titolo; 
                d)  atti  relativi  alle  modifiche  della  posizione
          giuridica o della base stipendiale del personale statale in
          servizio; 
                e) accordi in materia di contrattazione  integrativa,
          di qualunque livello, intervenuti ai  sensi  della  vigente
          normativa legislativa e contrattuale.  Gli  accordi  locali
          stipulati dalle articolazioni centrali  e  periferiche  dei
          Ministeri  sono  sottoposti  al  controllo  da  parte   del
          competente Ufficio centrale del bilancio; 
                f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti  di
          somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; 
                g) atti e provvedimenti di gestione  degli  stati  di
          previsione dell'entrata e della spesa,  nonche'  del  conto
          del patrimonio; 
                g-bis) contratti  passivi,  convenzioni,  decreti  ed
          altri provvedimenti riguardanti  interventi  a  titolarita'
          delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in
          tutto o in parte con risorse  dell'Unione  europea,  ovvero
          aventi  carattere   di   complementarita'   rispetto   alla
          programmazione   dell'Unione   europea,   giacenti    sulla
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
          legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni
          della  legge  25   novembre   1971,   n.   1041,   per   la
          rendicontazione  dei  pagamenti   conseguenti   agli   atti
          assoggettati al controllo di cui al periodo precedente. 
              (Omissis).».