Art. 10 Uffici centrali di bilancio 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali; b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali; c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali; e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali; h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali; i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali; l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali. 2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento. 3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni: a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio; c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009; g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte; h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio; k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento; l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2: a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo' procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita' estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici; b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero; c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d); e) la partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e' gratuita; f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo; g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94): «Art. 9 (Uffici centrali del bilancio). - (Omissis). 3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio e' costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il piu' efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attivita' finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e puo' compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 12 (Armonizzazione dei flussi informativi). - (Omissis). 2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita' economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 38-bis (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'art. 42. 4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies.». - Il riferimento al Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 8. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011: «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1. (Omissis). 2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio; f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del patrimonio; g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente. (Omissis).».