Art. 7 
 
  Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ha
competenza  nel  settore  delle   politiche   di   bilancio   e   del
coordinamento e verifica degli andamenti di finanza  pubblica,  sulla
quale esercita  il  monitoraggio,  anche  ai  sensi  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 e della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  i
controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi  comprese  le
funzioni ispettive ed i controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile. Provvede  alla  valutazione  della  fattibilita'  e  della
rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle  iniziative
di innovazione normativa, anche di rilevanza  europea,  nonche'  alla
relativa verifica della quantificazione  degli  oneri  e  della  loro
coerenza con  gli  obiettivi  programmatici  in  materia  di  finanza
pubblica. Nell'esercizio delle funzioni  istituzionali  provvede,  in
particolare, nelle seguenti materie: 
  a) previsioni economiche  e  finanziarie;  elaborazione  dei  conti
finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio
dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato  di  cassa  delle
Amministrazioni   pubbliche;   predisposizione   dei   documenti   di
programmazione  economico-finanziaria  per  quanto   di   competenza;
verifica  delle  relazioni  tecniche  dei  provvedimenti;   copertura
finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; 
  b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione  del
rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e
del rendiconto economico; 
  c) evoluzione normativa dei  bilanci  pubblici;  analisi  studio  e
ricerca economica sugli  impatti  delle  politiche  settoriali  nelle
materie di competenza del Dipartimento; 
  d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;  integrazione  e
consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato  con
i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno; 
  e)  rapporti  con  gli  organismi  e  le  istituzioni  nazionali  e
internazionali per  quanto  di  competenza  del  Dipartimento  e  con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  per  i  raccordi  tra  la
contabilita' pubblica e  la  contabilita'  nazionale  prevista  dalla
disciplina  dell'Unione  europea   e   le   rilevazioni   statistiche
d'interesse  del  Sistema  statistico  nazionale.   Definizione   dei
principi,  delle  regole  e   della   metodologia   di   contabilita'
economico-patrimoniale; 
  f) informatizzazione dei  dati  di  finanza  pubblica;  definizione
delle esigenze funzionali,  prestazioni  e  modalita'  operative  dei
sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali  del
Dipartimento; 
  g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in  materia  di
contabilita' delle amministrazioni pubbliche; 
  h) definizione dei principi e delle metodologie della  contabilita'
economica,  anche  analitica  e  patrimoniale,  anche  ai  fini   del
controllo di gestione da parte  delle  amministrazioni  pubbliche  in
ordine alla  loro  armonizzazione  con  quelli  previsti  nell'ambito
dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il  controllo
di economicita' ed  efficienza;  analisi,  verifica,  monitoraggio  e
valutazione  dei   costi   dei   servizi   e   dell'attivita'   delle
amministrazioni pubbliche; 
  i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi  di  spesa;
monitoraggio e  valutazione  degli  andamenti  generali  della  spesa
sociale;  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
contratti collettivi in materia di  personale  delle  amministrazioni
pubbliche;  analisi  e  verifica  del  costo  del  lavoro   pubblico;
consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'  relativi
adempimenti  di  attuazione,  per  gli  aspetti  di  competenza   del
Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio
dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri; 
  l) controllo  e  vigilanza  dello  Stato  in  materia  di  gestioni
finanziarie pubbliche,  anche  attraverso  i  servizi  ispettivi  del
Dipartimento,  secondo  criteri  di  programmazione  e  flessibilita'
nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere
g) e h); 
  m)  partecipazione  al  processo  di   formazione,   esecuzione   e
certificazione  del   bilancio   dell'Unione   europea   e   relativi
adempimenti, compresa la  quantificazione  dei  conseguenti  oneri  a
carico  della  finanza  nazionale;   monitoraggio   complessivo   dei
corrispondenti  flussi  finanziari   ed   esercizio   dei   controlli
comunitari  affidati  dall'Unione  europea;  gestione  del  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito  con
la legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  n) definizione delle modalita' e  dei  criteri  per  l'introduzione
nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica
e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di  enti
pubblici, regioni ed enti locali; 
  o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia  di  revisione
legale dei conti; 
  p) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee
generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione del  fabbisogno  e
rappresentazione delle esigenze per le  attivita'  amministrative  in
materia di gestione delle risorse  umane,  acquisti  e  logistica  di
competenza  del  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni  territoriali.
Comunicazione  istituzionale  di  competenza  del  Dipartimento,   in
raccordo  con  il  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi, e relazioni esterne. 
  2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Ragioniere generale dello Stato». 
  3.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  si
articola in: 
  a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; 
  b) Uffici centrali del bilancio; 
  c) Ragionerie territoriali dello Stato. 
  4. Il Dipartimento si articola  nei  seguenti  uffici  centrali  di
livello dirigenziale generale: 
  a) Ispettorato generale di finanza; 
  b) Ispettorato generale del bilancio; 
  c)  Ispettorato  generale  per  gli  ordinamenti  del  personale  e
l'analisi dei costi del lavoro pubblico; 
  d) Ispettorato generale per gli affari economici; 
  e)  Ispettorato   generale   per   la   finanza   delle   pubbliche
amministrazioni; 
  f) Ispettorato generale per  i  rapporti  finanziari  con  l'Unione
europea; 
  g) Ispettorato generale per la spesa sociale; 
  h)  Ispettorato  generale   per   l'informatica   e   l'innovazione
tecnologica; 
  i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica; 
  l) Servizio studi dipartimentale; 
  m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie. 
  5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca  nelle
materie di competenza degli uffici di cui al presente  articolo  sono
assegnati  al  Dipartimento  sette  posti  di  funzione  di   livello
dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento  degli  uffici
di livello  non  generale  alle  dirette  dipendenze  del  Ragioniere
generale dello Stato. 
  6. Alle dirette dipendenze  del  Ragioniere  generale  dello  Stato
operano uffici di livello dirigenziale non generale,  i  cui  compiti
sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle
seguenti  materie:   coordinamento   dei   processi   relativi   alla
formalizzazione dei documenti di competenza del  Ragioniere  generale
dello Stato, controllo di gestione  dipartimentale,  coordinamento  e
monitoraggio dei progetti trasversali,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa,  attivita'  tecnica  di  supporto   all'Ufficio   del
Ragioniere generale dello  Stato,  supporto  giuridico  e  consulenza
legale nelle materie di competenza  del  Dipartimento,  coordinamento
delle  attivita'  dipartimentali  in  materia  di  applicazione   dei
principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e  studi
sulla   regolamentazione   emanata   dalle   autorita'    statistiche
internazionali con riferimento al sistema dei  conti  nazionali  SEC,
comunicazione  istituzionale  e  relazioni  esterne,  per  quanto  di
competenza del Dipartimento,  in  raccordo  con  la  Direzione  della
comunicazione  istituzionale,  coordinamento  con   il   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei  servizi  nelle
materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante  «Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              -  La  legge  24  dicembre   2012,   n.   243   recante
          «Disposizioni per l'attuazione del principio  del  pareggio
          di bilancio ai  sensi  dell'art.  81,  sesto  comma,  della
          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          gennaio 2013, n. 12. 
              -  La  legge   16   aprile   1987,   n.   183   recante
          «Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante
          «Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.