Art. 8 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti, societa' di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul sistema delle Ragionerie; b) vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie; c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; e) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; h) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; i) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; m) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti. 2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative; b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato; c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale; f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato. 3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche; c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni. 4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa, consultiva, e di coordinamento, per quanto di competenza del Dipartimento, in materia di interventi pubblici, di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; c) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni; d) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza; e) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; f) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; g) attivita' di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attivita' prelegislativa di competenza del Dipartimento. 5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato; b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie; c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica; e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa; g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali; h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta'; i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti; b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale; c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea. 7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali; c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale; d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni; e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario; f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico. 8. Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici in materia di contabilita' e finanza pubblica, bilancio e singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, a supporto delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Dipartimento e relative strategie evolutive. Definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica. Supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi. Verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) supporto tecnico agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza. 9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita'; c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica; e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica; g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni; h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. 10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica; c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente; e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. 11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sul sistema delle Ragionerie; d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato.
Note all'art. 8: - Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 175 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis). 19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita' indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Omissis).». - Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e' riportato nelle note all'art. 7. - Il Titolo V (Controllo della spesa) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 comprende gli articoli da 58 a 62 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987: «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 recante «Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196): «Art. 2 (Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile). - (Omissis). 3. L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti. (Omissis).».