Art. 8 
 
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
 
  1.  L'Ispettorato  generale  di  finanza  si  articola  in   Uffici
dirigenziali  non  generali,  posizioni  dirigenziali  non   generali
destinate allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza  pubblica,
i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  e
svolge le seguenti funzioni: 
  a)  attivita'  ispettiva  sulla  regolarita'  e  proficuita'  della
gestione amministrativo-contabile  delle  pubbliche  amministrazioni,
enti, societa' di cui al decreto  legislativo  n.  175  del  2016  ed
organismi pubblici, tenuto conto anche della  Direttiva  annuale  per
l'azione amministrativa e la  gestione  del  Ministero,  nonche'  sul
sistema delle Ragionerie; 
  b) vigilanza e coordinamento sulle attivita'  di  controllo  svolte
dal sistema delle Ragionerie; 
  c)   attivita'   di   vigilanza   istituzionale   sulle   pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile; 
  d) monitoraggio, analisi e valutazione  dei  risultati  finanziari,
economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 
  e) attivita' concernente la designazione alle  funzioni  sindacali,
di revisione ed agli incarichi presso  enti,  societa'  ed  organismi
pubblici  e  tenuta  della  relativa  anagrafe;   trattazione   delle
questioni concernenti il trattamento  giuridico  ed  economico  degli
organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti  locali,
e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco  di  cui  all'articolo
10, comma 19 del decreto-legge n.  98  del  2011  e  coordinamento  e
indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai  sensi
della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli  enti
pubblici in rappresentanza del Ministero; 
  f)  controllo  legale  dei  conti  ed  accertamento  del   regolare
adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; 
  g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia  e
delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39, in materia di revisione legale dei conti; 
  h) attivita' diretta ad assicurare, mediante  opportune  verifiche,
la regolare  ed  uniforme  tenuta  delle  scritture  contabili  e  la
puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; 
  i)   attivita'   normativa,   interpretativa,   di   indirizzo    e
coordinamento  in  materia  di  ordinamenti  amministrativo-contabili
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, al fine anche di  curare
l'esatta  ed   uniforme   interpretazione   ed   applicazione   delle
disposizioni della contabilita' pubblica; esame  del  regolamento  di
amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; 
  l) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli  enti  in  essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
  m) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di
pagamenti dei debiti  commerciali  delle  pubbliche  amministrazioni,
nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in  materia  dei
predetti pagamenti. 
  2. L'Ispettorato  generale  del  bilancio  si  articola  in  uffici
dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
  a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale
dello Stato a legislazione vigente, nonche' del  budget  economico  e
delle note integrative; 
  b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del  bilancio,
della revisione del budget, nonche'  del  rendiconto  generale  dello
Stato,  delle  note   integrative   e   del   rendiconto   economico;
predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e
coordinamento  delle  variazioni   adottate   dalle   amministrazioni
interessate,  definizione  e  revisione  delle  classificazioni   del
bilancio dello Stato; 
  c) elaborazione e coordinamento  della  legge  di  bilancio,  delle
relative note di variazione, dei provvedimenti ad  essa  correlati  e
degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; 
  d) coordinamento,  nell'ambito  dell'attivita'  prelegislativa,  in
ordine al riscontro ed alla  valutazione  della  congruita'  e  degli
effetti delle coperture finanziarie, alla  verifica  delle  relazioni
tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; 
  e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei  dati
economici;   predisposizione,   per   quanto   di   competenza    del
Dipartimento, di dati ed elementi  ai  fini  dell'elaborazione  degli
altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le  classificazioni
di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati  ed  analisi
sulle interrelazioni tra il  bilancio  dello  Stato  e  la  tesoreria
statale; 
  f) analisi e monitoraggio  degli  andamenti  della  spesa  e  delle
entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e  predisposizione
delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; 
  g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della
contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni
centrali  dello  Stato;  analisi  e  monitoraggio  dei  costi   delle
amministrazioni  centrali  dello   Stato;   collaborazione   con   le
amministrazioni centrali dello Stato per la  verifica  dei  risultati
raggiunti  rispetto  agli  obiettivi  programmatici   riportati   nei
documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle
misure rivolte  al  loro  conseguimento  e  di  quelle  disposte  per
incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; 
  h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; 
  i) definizione,  in  raccordo  con  l'Ispettorato  competente,  dei
principi, delle regole e dei requisiti da  implementare  sui  sistemi
informatici relativi al bilancio e  al  patrimonio  dello  Stato  sui
sistemi connessi alla loro esecuzione,  gestione  e  rendicontazione,
nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata  finanziaria
e economico-patrimoniale dello Stato. 
  3. L'Ispettorato generale  per  gli  ordinamenti  del  personale  e
l'analisi dei  costi  del  lavoro  pubblico  si  articola  in  uffici
dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
  a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del  personale  delle
amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo  V  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  b) coordinamento,  nell'ambito  dell'attivita'  prelegislativa,  in
ordine alla valutazione della congruita'  della  quantificazione  dei
costi del personale delle amministrazioni pubbliche; 
  c)  attivita'  di  supporto  per  la  definizione  delle  politiche
retributive  ed   occupazionali   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica  e
verifica    della    compatibilita'    economico-finanziaria    della
contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale  delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; 
  d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale
delle pubbliche amministrazioni; 
  e) trattazione delle questioni e degli  affari  di  competenza  del
Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed  organici  delle
amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici  fondamentali  ed
accessori dei dipendenti pubblici,  anche  a  status  internazionale,
nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale  connesso
ai   processi   di   trasferimento   di   funzioni   tra    pubbliche
amministrazioni. 
  4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si  articola  in
uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
  a) attivita' normativa, consultiva, e di coordinamento, per  quanto
di competenza del Dipartimento, in materia di interventi pubblici, di
incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia  e
di politiche degli investimenti pubblici, ivi inclusi gli  interventi
di prevenzione, emergenziali e di  ripristino  a  seguito  di  eventi
calamitosi,  anche  ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  sulle
politiche finanziarie  e  di  bilancio;  monitoraggio  finanziario  e
proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; 
  b) valutazione dei contratti  di  programma  e  di  servizio,  atti
convenzionali  e  altre  forme  contrattuali  anche  ai  fini   della
valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; 
  c) consulenza e  coordinamento  -  per  quanto  di  competenza  del
Dipartimento - ai fini dell'attivita'  pre-deliberativa  del  CIPE  e
connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in  rappresentanza
del Dipartimento alle relative riunioni; 
  d) valutazione degli effetti in  ambito  nazionale  delle  norme  e
delle politiche comunitarie  ed  extracomunitarie  nelle  materie  di
competenza; 
  e) valutazione della fattibilita' ed impatto  economico-finanziario
dei provvedimenti e della normativa di attuazione  delle  materie  di
competenza; 
  f) rapporti con  gli  organismi  internazionali  nelle  materie  di
competenza,  ivi  inclusa  la  partecipazione  ai   relativi   organi
direttivi e finanziari; 
  g)  attivita'  di  raccordo  con  le  altre  strutture  di  livello
dirigenziale  generale  ai  fini  dello  svolgimento   dell'attivita'
prelegislativa di competenza del Dipartimento. 
  5.  L'Ispettorato  generale  per   la   finanza   delle   pubbliche
amministrazioni si articola in uffici dirigenziali  non  generali,  i
cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni: 
  a) analisi e tecniche della  previsione  finanziaria;  rilevazione,
previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli  comparti
delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei  documenti
di finanza pubblica;  coordinamento  del  Sistema  informativo  delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici  diversi
dallo Stato; 
  b) monitoraggio dei vincoli di  finanza  pubblica  e  di  tesoreria
delle  pubbliche  amministrazioni;  acquisizione  e   analisi   delle
informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi
e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle  situazioni
di crisi finanziarie; 
  c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; 
  d) rapporti con  la  Banca  d'Italia;  disciplina  della  tesoreria
unica; 
  e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui
al comma 6, lettera g) e di quelli  affidati  in  gestione  ad  altri
uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; 
  f) gestione dei rapporti finanziari  con  gli  enti  decentrati  di
spesa; 
  g)  attivita'  di  supporto  alla   verifica   della   legittimita'
costituzionale delle leggi regionali; 
  h)  attivita'  normativa,  interpretativa  e  di  coordinamento  in
materia di rapporti finanziari con gli  enti  territoriali;  rapporti
con  la  Conferenza  Stato-regioni,  la  Conferenza  Unificata  e  la
Conferenza Stato-citta'; 
  i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo;  attivita'
di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  6. L'Ispettorato generale per i rapporti  finanziari  con  l'Unione
europea si articola  in  uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui
compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge  le
seguenti funzioni: 
  a)  partecipazione  al  processo  di   formazione,   esecuzione   e
certificazione  del   bilancio   dell'Unione   europea   e   relativi
adempimenti; 
  b) analisi dei riflessi finanziari e di  bilancio  derivante  dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli
oneri a carico della finanza nazionale; 
  c) partecipazione al processo  di  definizione  della  normativa  e
delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del  processo  di
recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per
quanto di competenza del Dipartimento; 
  d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia  e
l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica  e
procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i
Fondi strutturali; 
  e) esercizio dei  controlli  sull'attuazione  degli  interventi  di
politica  comunitaria  e   sull'utilizzo   delle   relative   risorse
finanziarie, ivi comprese  le  quote  di  cofinanziamento  nazionale,
anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; 
  f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183; 
  g) gestione dei conti correnti di tesoreria  riguardanti  i  flussi
finanziari con l'Unione europea. 
  7. L'Ispettorato generale per  la  spesa  sociale  si  articola  in
uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
  a) monitoraggio e  previsione  degli  andamenti  generali  e  delle
dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo
impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; 
  b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia
di protezione sociale, nonche' supporto  delle  delegazioni  italiane
presso organismi internazionali; 
  c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di  supporto
nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale e  degli  interventi  di  edilizia  sanitaria,  nonche'  in
materia di assistenza sociale; verifica degli  adempimenti  regionali
in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa
sanitaria regionale; 
  d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di
contributi e prestazioni; 
  e) partecipazione al processo  di  definizione  della  normativa  e
delle politiche per il settore sanitario; 
  f) monitoraggio, analisi e verifica  degli  andamenti  della  spesa
sanitaria,  farmaceutica  e  di  quella  relativa  alle  prescrizioni
mediche. Coordinamento e gestione delle  attivita'  non  informatiche
connesse al progetto  Tessera  sanitaria  e  al  Fascicolo  sanitario
elettronico. 
  8.  Ispettorato  generale   per   l'informatica   e   l'innovazione
tecnologica si articola in uffici dirigenziali non  generali,  i  cui
compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge  le
seguenti funzioni: 
  a) definizione, sviluppo  e  gestione  dei  sistemi  informatici  e
tecnologici in materia di contabilita' e finanza pubblica, bilancio e
singoli progetti relativi ai principali settori della spesa pubblica,
ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e
Fascicolo sanitario  elettronico,  a  supporto  delle  attivita'  del
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   delle
amministrazioni e degli  enti  pubblici  e  delle  altre  istituzioni
competenti; 
  b) definizione del  Piano  strategico  pluriennale  in  materia  di
informatica,   innovazione   tecnologica   e   digitalizzazione   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  relativi  Piani
operativi annuali; 
  c) presidio per la  definizione  e  gestione  delle  infrastrutture
informatiche e tecnologiche del  Dipartimento  e  relative  strategie
evolutive. Definizione di metodologie,  standard  di  qualita'  e  di
sicurezza fisica. Supporto  agli  adempimenti  in  materia  di  cyber
security per quanto di competenza del Dipartimento; 
  d)  monitoraggio  e   controllo   sull'allineamento   dei   sistemi
informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard
quali-quantitativi.  Verifica  della  qualita'  e  delle  performance
tecnico-funzionali  dei  software,  dei  sistemi  tecnologici  e  dei
servizi di assistenza tecnica agli utenti; 
  e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e  la
valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni  ed
enti pubblici e privati. Gestione e sviluppo della banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati  e  Servizi  Open,
del sito istituzionale del Dipartimento; 
  f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse  europee
finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e  tecnologici  del
Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di  analisi
e valutazione; 
  g)  supporto  tecnico  agli  utenti  delle  strutture  centrali   e
territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei  sistemi  e
degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; 
  h) gestione dei rapporti con la societa' dedicata di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414; 
  i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta
dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze  del
Dipartimento; gestione del  patrimonio  e  dell'inventario  dei  beni
informatici del Dipartimento e relativa logistica; 
  l)  attivita'  normativa  e   prelegislativa   nelle   materie   di
competenza. 
  9.  L'Ispettorato  generale  per  la  contabilita'  e  la   finanza
pubblica, si articola in uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui
compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le
seguenti funzioni: 
  a)  iniziative  volte  all'armonizzazione  per  l'adeguamento   dei
sistemi  contabili  e  dei  bilanci  pubblici  con  le   disposizioni
contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al  fine
di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione  del  conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; 
  b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore
statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche  ai  fini
della gestione della liquidita'; 
  c)  previsione  e  monitoraggio  dell'indebitamento   netto   delle
pubbliche amministrazioni; 
  d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con  ISTAT  ed
Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per
gli aspetti di  policy  e  di  programmazione  economico-finanziaria,
nonche' in materia di  metodologia  e  classificazione  dei  dati  di
finanza pubblica; 
  e) coordinamento e gestione del  modello  disaggregato  di  finanza
pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; 
  f) coordinamento nella predisposizione delle  Relazioni  sul  conto
consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed  elaborazione
degli altri documenti  di  previsione  e  consuntivo  in  materia  di
finanza pubblica; 
  g)  analisi  e  monitoraggio  dell'impatto  sui  saldi  di  finanza
pubblica  delle  operazioni  di  partenariato  pubblico-privato   ivi
compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali
e delle convenzioni; 
  h) previsione e  monitoraggio  delle  entrate  tributarie,  con  il
supporto  del  Dipartimento  delle  finanze,  delle   entrate   extra
tributarie e  della  spesa  anche  mediante  l'analisi  dei  relativi
provvedimenti ai fini della valutazione  dell'impatto  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  si   articola   in   uffici
dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica,
studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento.
Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
  a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza  pubblica
per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; 
  b) analisi e studi  finalizzati  allo  sviluppo  di  metodologie  e
modelli econometrici in materia di finanza pubblica; 
  c)  studio  dell'evoluzione  dei  bilanci   delle   amministrazioni
pubbliche ai fini del supporto alle iniziative  di  riforma  e  delle
relative attivita' di monitoraggio  e  controllo;  studio  e  analisi
comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; 
  d) attivita'  di  analisi  e  studio  in  materia  di  contabilita'
pubblica  economico-patrimoniale  per  la  definizione  di  principi,
regole e metodologie; elaborazione  di  proposte  di  modifica  della
normativa vigente; 
  e) definizione di procedure,  di  metodologie  e  di  tecniche  per
l'analisi della performance delle amministrazioni  pubbliche  tramite
indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; 
  f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e  gestionali
delle  societa'  a  partecipazione  pubblica,  anche  ai  fini  della
valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; 
  g) studi e analisi  statistiche  riguardanti  il  monitoraggio  dei
pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. 
  11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie,  posto  alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,  si  articola
in uffici  dirigenziali  non  generali,  posizioni  dirigenziali  non
generali destinate allo svolgimento dell'attivita'  di  verifica  sul
sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: 
  a) coordinamento,  indirizzo  e  vigilanza  sulle  attivita'  degli
Uffici  centrali  di  bilancio,  ivi  compreso,   in   raccordo   con
l'Ispettorato generale di finanza, quanto previsto in  riferimento  a
tali articolazioni  dipartimentali  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  b) coordinamento,  indirizzo  e  vigilanza  sulle  attivita'  delle
Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso,  in  raccordo  con
l'Ispettorato generale di finanza, quanto  previsto  con  riferimento
alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3,  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza,
la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di  gestione,
dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di
competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e  conduzione
di attivita' di revisione interna sul sistema delle Ragionerie; 
  d) svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 7,  comma  1,
lettera  p),  con  riferimento  al  sistema  delle   Ragionerie,   in
collaborazione con i competenti uffici alle  dirette  dipendenze  del
Ragioniere generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  n.
          175 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 10
          del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art.  10  (Riduzione  delle  spese  dei  Ministeri   e
          monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis). 
              19. Al fine di potenziare l'attivita'  di  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza   pubblica,   i
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei  collegi  di  revisione  o  sindacali  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
          indipendenti, sono scelti tra gli iscritti  in  un  elenco,
          tenuto dal predetto Ministero,  in  possesso  di  requisiti
          professionali  stabiliti  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
          sede di prima applicazione,  sono  iscritti  nell'elenco  i
          soggetti che svolgono  funzioni  dirigenziali,  o  di  pari
          livello,  presso  il  predetto  Ministero,  ed  i  soggetti
          equiparati, nonche' i dipendenti del  Ministero  che,  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ricoprono
          incarichi di componente presso collegi di cui  al  presente
          comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
          conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
          o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche  se  non
          iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              (Omissis).». 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo n. 39 del 2010 e' riportato nelle note all'art.
          7. 
              - Il  Titolo  V  (Controllo  della  spesa)  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 comprende gli  articoli
          da 58 a 62 ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
          «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della  citata
          legge n. 183 del 1987: 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  414
          recante   «Attivita'   informatiche    dell'Amministrazione
          statale in materia finanziaria e contabile»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  2
          del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196): 
              «Art.  2  (Principi  del   controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile). - (Omissis). 
              3.  L'Ispettorato  generale  di  finanza  esercita   le
          funzioni di vigilanza e coordinamento  sulle  attivita'  di
          controllo svolte dagli uffici  centrali  e  periferici  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  dai
          collegi  di  revisione  e  sindacali.  Per  ogni  esercizio
          finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta  una
          relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ragioniere  generale
          dello Stato, che  la  comunica  con  le  proprie  eventuali
          osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze.  La
          relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze alla Corte dei conti. 
              (Omissis).».